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Superbonus 110%: l'emissione della fattura non basta, se non c'è completamento dei lavori

23 Novembre 2023
Superbonus 110%: l'emissione della fattura non basta, se non c'è completamento dei lavori

L'applicazione dello sconto in fattura per gli interventi del tipo 110% è possibile, ai sensi dell’art. 121, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020, solo qualora i lavori siano ultimati o confluiti in un SAL (realizzati).

Per il bonus facciate (art. 1, commi 219 - 223, della Legge n. 160/2019), la spettanza della detrazione è subordinata all’effettiva realizzazione dei lavori, ma essa si può perfezionare anche dopo aver esercitato l’opzione e dopo il termine finale dello specifico bonus edilizio.

Per gli “altri bonus edilizi”, vi è la possibilità di applicare lo sconto in fattura anche su oneri relativi a lavori non ancora realizzati. L’emissione di fatture con sconto è a parziale copertura del “totale dovuto”.

Tipologia di bonus Emissione della fattura con sconto
Superbonus 110%

SOLO A LAVORI REALIZZATI

(art. 121, comma 1-bis , del D.L. n. 34/2020)

Bonus facciate

ANCHE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE

(art. 1, commi 219 - 223, della Legge n. 160/2019; risposte MEF a interrogazioni in Commissione Finanze alla Camera del 7 luglio 2021 n. 5-06307 e del 17 novembre 2021 n. 5-07055 )

Altri bonus minori (50%, 65%) ANCHE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE

Qualora però, nei casi 2 e 3, i lavori non vengano mai realizzati, vengono meno le codizioni per poter beneficiare della detrazione, rendendo non spettante la fruizione dell'opzione (sconto sul corrispettivo). Per annullare l’opzione già effettuata, l’impresa fornitrice deve rifiutare il credito d’imposta sulla piattaforma di cessione crediti. Se l'avesse già accettato, dovrà inviare una PEC con la richiesta di annullamento (C.M. n. 33/E/2022 , paragrafo 5.3) con accordo sottoscritto da entrambe le parti.

Se il credito fosse già utilizzato in compensazione, si procede al riversamento con interessi (a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione) e sanzioni (Interpello n. 440/2023 ), sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell’agevolazione fiscale.

Caso Accettazione del credito da parte del fornitore sulla piattaforma Utilizzo del credito in F24 da parte del fornitore Lavori ultimati Comportamento da adottare
Superbonus 110% - Emessa fattura con sconto --- -- NO Non era nemmeno possibile emettere la fattura, che va stornata con nota di variazione ex art. 26 D.P.R. n. 633/72
Bonus minori - Emessa fattura con sconto NO NO NO Il fornitore rifiuta il credito sulla piattaforma
Bonus minori - Emessa fattura con sconto SI NO NO PEC per annullare l'opzione
Bonus minori - Emessa fattura con sconto SI SI NO PEC per annullare l'opzione e riversamento del credito con sanzioni e interessi (F24 intestato al committente/cedente)

Dovrà essere quindi il committente/cedente, beneficiario dell’agevolazione, a dover riversare, mediante F24, il credito indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi e alla sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 (eventuale ravvedimento). Il committente dovrebbe poi rivalersi sul fornitore/cessionario per riottenere quanto versato per l’ammontare dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati.

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Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023