Approvato un emendamento al DdL di conversione del D.L. n. 132/2023 in Commissione Finanze del Senato, che posticipa i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale, introdotto dalla legge n. 197/2022.
L’art. 3-bis del D.L. n. 132/2023 riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un’unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.
Il termine del 30 settembre 2023 per sfruttare la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e la dilazione del debito in 8 rate comportava per il contribuente la rimozione della violazione (dichiarazione integrativa) e il versamento delle somme o della prima rata entro il 30 settembre 2023. Gli importi potevano infatti essere dilazionati in un massimo di 8 rate di pari importo (30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024).
Ora, se la norma verrà confermata, i contribuenti avranno un po’ di tempo in più. Tutte le somme andranno versate entro il 20 dicembre.
L’emendamento recita: “I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data".
Quindi le casistiche sono le seguenti:
Versamento 1° rata 30.09.23? | Presentazione dell'integratova o rimozione della violazione? | Comportamento da adottare | |
Caso 1 | Sì | No |
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Caso 2 | No | Sì |
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Caso 3 |
Versamento tardivo a novembre 2023 |
Sì |
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Caso 4 | No | No |
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CASO 5 |
Versata 1° rata (30 settembre 2023) ma non la 2° ( 30 ottobre 2023) |
Sì |
|
Il pagamento entro il 20 dicembre 2023 può essere effettuato anche mediante compensazione in F24 (circolare n. 2/E/2023). Pertanto, le sanzioni sono sempre ridotte a 1/18 del minimo.
Sono ravvedibili:
Non sono ravvedibili:
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