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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Ravvedimento operoso speciale al 20 dicembre 2023 per chi non ha pagato entro il 30 settembre 2023

22 Novembre 2023
Ravvedimento operoso speciale al 20 dicembre 2023 per chi non ha pagato entro il 30 settembre 2023

Approvato un emendamento al DdL di conversione del D.L. n. 132/2023 in Commissione Finanze del Senato, che posticipa i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale, introdotto dalla legge n. 197/2022.

L’art. 3-bis del D.L. n. 132/2023 riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un’unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.

Il termine del 30 settembre 2023 per sfruttare la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e la dilazione del debito in 8 rate comportava per il contribuente la rimozione della violazione (dichiarazione integrativa) e il versamento delle somme o della prima rata entro il 30 settembre 2023. Gli importi potevano infatti essere dilazionati in un massimo di 8 rate di pari importo (30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024).

Ora, se la norma verrà confermata, i contribuenti avranno un po’ di tempo in più. Tutte le somme andranno versate entro il 20 dicembre.

L’emendamento recita: “I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data".

Quindi le casistiche sono le seguenti:

Versamento 1° rata 30.09.23? Presentazione dell'integratova o rimozione della violazione? Comportamento da adottare 
Caso 1 No
  • Dovrà rimuovere la violazione entro il 20 dicembre e pagare tutte le somme entro il 20 dicembre 2023
Caso 2 No
  • Dovrà pagare tutte le somme entro il 20 dicembre 2023
Caso 3

Versamento tardivo a novembre 2023

  • Dovrà pagare l’intero debito restante entro il 20 dicembre
Caso 4 No No
  • Entro il 20 dicembre dovrà sia pagare tutte le somme sia presentare l’integrativa
CASO 5

Versata 1° rata (30 settembre 2023) ma non la 2° ( 30 ottobre 2023)

  • Ha convenienza a pagare la seconda rata insieme alla terza ravvedendo il tardivo versamento ai sensi dell’art. 1, comma 175, della legge n. 197/2022.
  • Se la seconda rata viene pagata insieme alla terza (entro il 30 novembre), rimane la dilazione.
  • Il tardivo pagamento sanato entro il termine della rata successiva non fa venire meno il ravvedimento speciale. 

Il pagamento entro il 20 dicembre 2023 può essere effettuato anche mediante compensazione in F24 (circolare n. 2/E/2023).  Pertanto, le sanzioni sono sempre ridotte a 1/18 del minimo.

Sono ravvedibili:

  • le violazioni prodromiche alla dichiarazione (omessa/infedele fatturazione, indebita detrazione IVA), fermo che per ciascuna violazione occorre pagare una sanzione ridotta a 1/18;
  • le violazioni “riguardanti ledichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, quindi violazioni come la deduzione di costi non inerenti o la mancatadichiarazione di ricavi/compensi;
  • i redditi esteri non dichiarati (per i quali la sanzione del 90% da infedele dichiarazione è aumentata del terzo), sebbene siano connessi alla mancata compilazione del quadro RW che non rientra nel ravvedimento speciale ma solo in quello ordinario.

Non sono ravvedibili:

  • le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica, come gli omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate (è possibile adire al ravvedimento ordinario);
  • le omesse dichiarazioni.

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