Sono molte le S.r.l. che, pur avendo l’obbligo giuridico di nominare l’organo di controllo o il revisore unico, non vi hanno provveduto nell’assemblea di approvazione del bilancio 2022. I Conservatori del Registro delle imprese stanno perciò inviando lettere di sollecito alle imprese, prima di segnalare la carenza ai competenti tribunali.
La mancata nomina da parte delle assemblee societarie, anche successivamente al sollecito, comporta la segnalazione ai competenti tribunali ai sensi dell’art. 2477, comma 5, c.c.
In particolare, viene richiesto il verbale di assemblea che dimostri l’avvenuta nomina del sindaco unico o del revisore e entro 30 giorni dall'avviso verrà segnalata l’omissione al tribunale competente.
Si ricordano i limiti il cui superamento - per due esercizi consecutivi, di anche uno solo - comporta la necessità della nomina del revisore legale dei conti:
Ai sensi dell’art. 379 del Codice della crisi (D.Lgs. n. 14/2019), le S.r.l. e le cooperative dovevano "provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022". In pratica le società che, nei bilanci dell’esercizio 2021 e 2022, hanno superato per entrambi gli esercizi uno dei tre parametri previsti dall’art. 2477 c.c., nel corso dell’assemblea delegata ad approvare il bilancio 2022, dovevano nominare un organo di controllo, attribuendo allo stesso anche la revisione legale dei conti, o un revisore.
Nessuna segnalazione scatta nei casi in cui l’obbligo di nomina scaturisca dal fatto che la società sia tenuta alla redazione del consolidato o quando essa controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Se sarà il tribunale competente, sulla base della sede legale della società, a provvedere d'ufficio alla nomina, esso deciderà il professionista da nominare e il relativo compenso, sulla base dei parametri giudiziali di cui al D.M. n. 140/2012.
I tribunali hanno chiesto agli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili l’elenco dei soggetti disponibili ad assumere incarichi di sindaco unico o revisore nelle S.r.l., da cui saranno attinti i nominativi proposti (che devono essere iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti). Il soggetto nominato, prima di accettare l’incarico, dovrà verificare la propria indipendenza nei confronti della società nel quale si appresta a svolgere la funzione di sindaco o di revisore.
Si allega un foglio di calcolo per eventuale preventivo (compenso).
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