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REGIMI AGEVOLATI

Regime forfettario incompatibile con l'attività di venditore "porta a porta" anche sotto soglia

16 Novembre 2023
Regime forfettario incompatibile con l'attività di venditore "porta a porta" anche sotto soglia

Ai sensi dell’ art. 1, comma 57, lettera a), Legge n. 190/2014, non possono avvalersi del regime forfettario: “le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito”. 

La relazione illustrativa alla Legge n. 190/2014 elenca le attività cui si fa riferimento, che riprendono quelle indicate nel D.M. 2 gennaio 2008 per i minimi: il regime agevolato è incompatibile con l’esercizio, ad esempio, dell'attività delle vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973). L’esclusione dal regime in esame dei c.d. “venditori porta a porta” è motivata più dalle caratteristiche del regime ai fini delle imposte sui redditi, che non ai fini IVA.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014 esclude dal regime forfettario le persone fisiche con regimi speciali IVA o forfetari di determinazione del reddito.