Ai sensi dell’ art. 1, comma 57, lettera a), Legge n. 190/2014, non possono avvalersi del regime forfettario: “le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito”.
La relazione illustrativa alla Legge n. 190/2014 elenca le attività cui si fa riferimento, che riprendono quelle indicate nel D.M. 2 gennaio 2008 per i minimi: il regime agevolato è incompatibile con l’esercizio, ad esempio, dell'attività delle vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973). L’esclusione dal regime in esame dei c.d. “venditori porta a porta” è motivata più dalle caratteristiche del regime ai fini delle imposte sui redditi, che non ai fini IVA.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati