Ai fini IVA, la normativa nazionale distingue sotto il profilo del regime applicabile a seconda che il contribuente in regime forfettario ponga in essere una cessione di beni (in questo caso occorre ulteriormente differenziare in relazione al valore degli stessi) o una prestazione di servizi. Vediamo assieme quali conseguenze ne derivano.
Acquisto |
Conseguenze ai fini IVA |
Servizi |
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 28 agosto 2015, n. 75/E e nella circolare 4 aprile 2016, n. 10/E ha chiarito che nel caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da un committente soggetto passivo d’imposta comunitario, l’IVA è sempre assolta in Italia. Ne consegue che l’acquirente italiano in regime forfettario è tenuto:
Considerando che non è ammessa in detrazione l’IVA sulle fatture oggetto di integrazione, il contribuente in regime forfettario è tenuto a versare l’IVA derivante dall’integrazione della fattura estera. A differenza del regime previsto per gli acquisti intracomunitari di beni, nell’ipotesi di acquisti di servizi non sono previste soglie minime. Considerando i limiti dimensionali di tali contribuenti “di fatto” non sussiste l’obbligo di compilazione dei modelli INTRASTAT. |
Beni ≤ 10.000 euro |
Ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. c), D.L. n. 331/1993, nel caso in cui gli acquisti intracomunitari di beni siano di importo inferiore ai 10.000 euro nell’anno precedente e fino a quando, nell’anno in corso, non è stato superato tale limite, l’IVA deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario (ad esempio in Germania). Ne deriva che per il soggetto acquirente italiano non sussiste l’obbligo di iscriversi al VIES e di assolvere l’IVA in Italia. È fatta salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA in Italia anche prima del raggiungimento della soglia di 10.000 euro, barrando la relativa casella presente nel quadro VO della dichiarazione IVA. |
Beni > 10.000 euro |
Se il valore dei beni acquistati supera la soglia di 10.000 euro, l’acquisto è rilevante in Italia. Pertanto, l’acquirente italiano che adotta il regime forfettario è tenuto:
Il limite di 10.000 euro è da considerarsi nell’anno in corso ovvero nell’anno precedente. Acquisto di beni da soggetto comunitario in regime di franchigia: qualora un contribuente in regime forfettario effettui un acquisto di beni presso un fornitore UE che si avvale di un regime speciale per le piccole imprese (c.d. regime in franchigia), l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad istanza di interpello n. 431/2022 ha affermato che in tale ipotesi:
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SCHEMA RIASSUNTIVO |
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Prestazioni intracomunitarie di servizi “generiche” ricevute |
IVA assolta in Italia |
Acquisti intracomunitari di beni fino a 10.000 euro |
IVA Assolta nel Paese del cedente |
Acquisti intracomunitari di beni per importo > 10.000 euro |
IVA assolta in Italia |
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