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Imposte indirette

Cedolare secca: ravvedimento operoso per il tardivo versamento di saldo e acconto

6 Novembre 2023
Cedolare secca: ravvedimento operoso per il tardivo versamento di saldo e acconto

Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, un regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti, che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’IRPEF e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.

L’opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, locati per finalità abitative.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota del 21%, ridotta al 10% in alcuni casi.

Se si opta per la cedolare secca, alla registrazione del contratto non vanno versate l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Per l’imposta sostitutiva, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le stesse dell’IRPEF.

A cambiare è la misura dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (dal 2021 passerà al 100%).

In generale, l’acconto non si paga nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.

Passando alle regole specifiche, il pagamento dell’acconto, da eseguire se la cedolare per l’anno precedente supera i 51,65 euro, va effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro;
  • in due rate, se l’importo è superiore a 257,52 euro:
    • la prima, pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto, entro il 30 giugno;
    • la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.

Per chi non dovesse provvedere nei termini, resta il rimedio del ravvedimento operoso secondo le regole ordinarie previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 di seguito riepilogate:

Periodo trascorso dalla violazione

Sanzione minima

Riduzione

Sanzione ridotta

Entro 15 giorni

1% giornaliero

1/10

0,1% giornaliero

Entro 30 giorni

15%

1,50%

Entro 90 giorni

1/9

1,66%

Entro termine dichiarazione (o 1 anno)

 

30%

1/8

3,75%

Entro termine per la dichiarazione successiva (o 2 anni)

1/7

4,28%

Entro i termini dell’accertamento

1/6

5%

 

I codici tributo da utilizzare in sede di compilazione del modello F24 sono invece i seguenti:

  • 1840 – Acconto prima rata;
  • 1841 – Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • 1842 – Saldo.

 

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