Entro il 30 novembre i contribuenti rispetto ai quali non opera la proroga di cui all’art. 4 del D.L. n. 145/2023, sono chiamati alla cassa per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte.
Il decreto citato prevede solo per il 2023, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento in proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi. Il versamento può essere dilazionato fino a cinque rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi, a partire dalla seconda rata.
Tutti gli altri contribuenti rimangono fuori dalla proroga. La possibilità di rimandare l’acconto non riguarda neanche coloro i quali versano l’unica rata di acconto (vedi tabella). L’obbligo di versamento riguarda anche le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Anche chi è interessato dalla proroga può comunque versare al 30 novembre.
Versamento secondo acconto al 30 novembre |
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Cosa |
Versamento secondo acconto |
Imposte interessate |
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Scadenza |
30 novembre |
Ravvedimento |
Si |
Obbligo versamento acconto |
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Rate acconto |
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Metodo storico |
Versamento del 100% dell’importo indicato ai suddetti righi del modello Redditi 2023. |
Metodo previsionale |
Sulla base della minore imposta ipotizzata per l’anno in corso; tale metodo può essere utilizzato anche in ipotesi di imposta attesa superiore a quella dovuta sulla base dello “storico”. |
Convivenza tra i due metodi |
Il metodo può cambiare da tributo a tributo. |
Circa la convivenza tra metodo storico e previsionale, c’è da dire che, con la risposta n. 8/2023, l’Agenzia delle Entrate, sembrerebbe sbarrare la strada al calcolo delle due rate di acconto con metodi diversi tra loro: fermo restando che l’acconto, seppure frazionato in due rate, è unico risultando quindi in principio escluse variazioni di metodo di computo tra una rata e l’altra, nonché sanzionabili versamenti al di sotto del minimo legislativamente previsto sulla base del raffronto con l’anno precedente va posta attenzione al fatto che per quanto nella normalità dei casi la determinazione con il metodo previsionale risulti inferiore a quella con il metodo storico, le norme richiamate non escludono l’ipotesi contraria.
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Questo documento fa parte del FocusManovra 2024Secondo acconto imposte 2023
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