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Dichiarazione Iva IOSS e OSS: quando inviarla?

2 Novembre 2023
Dichiarazione Iva IOSS e OSS: quando inviarla?

Con l’adozione dei regimi opzionali OSS e IOSS l’Italia ha dato attuazione al c.d. “VAT e-commerce package”, che rappresenta una priorità all’interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell’IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.

Il soggetto passivo IVA che si avvale del regime opzionale IOSS (il regime Ioss interessa anche i marketplace), è tenuto alla trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS attraverso il Portale OSS. La Dichiarazione ha cadenza mensile. Gli operatori registrati in Italia al regime IOSS, direttamente o tramite l’intermediario IOSS, devono indicare nella dichiarazione le vendite a distanza di beni importati da Paese terzi destinate agli acquirenti situati in uno Stato membro dell’UE. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci.

In sede di dichiarazione si dovrà indicare, per ogni Stato membro l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Per i soggetti aderenti al regime opzionale OSS (il regime OSS interessa anche i marketplace), invece, è obbligatorio riepilogare nell'ambito di apposita dichiarazione le operazioni effettuate in ciascun trimestre solare. Nel dettaglio:

  • la dichiarazione va presentata, in modalità elettronica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche in assenza di operazioni;
  • non è applicabile differimento dei termini al primo giorno feriale successivo nel caso in cui la scadenza per la presentazione della dichiarazione cada di sabato o in un giorno festivo.

L'imposta dovuta sulle operazioni rientranti nel regime speciale deve essere versata trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento secondo quanto riepilogato nella seguente tabella di sintesi:

Periodo di riferimento

Termine di presentazione/versamento

I^ trimestre

30 aprile

II^ trimestre

31 luglio

III^ trimestre

31 ottobre

IV^  trimestre

31 gennaio dell’anno successivo

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