Sono molti i contribuenti che in fase di redazione e compilazione della dichiarazione dei redditi, si accorgono di non avere tutti i documenti necessari come da istruzioni dell’Agenzia delle Entrate al fine di ottenere le detrazioni per le spese di ristrutturazione direttamente in dichiarazione. Mettiamo ordine, quindi, sul set documentale da predisporre e conservare in vista di futuri controlli.
Un primo elenco dei documenti necessari per fruire dei bonus edilizi “base” può essere quello fornito dalla consueta circolare oneri dell’Agenzia delle Entrate e deve quindi comprendere:
- dati catastali identificativi dell’immobile (atto di compravendita o visura catastale)
- fatture relative ai lavori eseguiti;
- bonifici bancari appositi con indicazione della normativa a cui si fa riferimento (art. 16-bis del Tuir);
- per le spese condominiali è sufficiente l’attestazione dell’amministratore di condominio nella quale verrà indicato il totale delle spese sostenute e la relativa quota di competenza;
- per le spese sostenute prima di metà maggio 2011 è necessaria anche la comunicazione al Centro Operativo di Pescara;
- la dichiarazione di consenso rilasciata dal proprietario, nel caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile;
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente normativa edilizia, nazionale o regionale (o, se non previste, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ove si riporta la data d’inizio dei lavori e l’attestazione dell’agevolabilità degli interventi eseguiti).
Nell’ambito di discipline agevolative mirate all’efficientamento energetico e antisismico, sarà inoltre necessario procedere alla conservazione:
- della documentazione tecnica necessaria per la certificazione dei miglioramenti di performance dei fabbricati richiesti dalla normativa per l’eco/sisma bonus;
- per gli interventi che lo richiedono è necessario possedere anche l’ENEA e la relativa ricevuta di invio (es.: acquisto e posa in opere di serramenti comprensivi di infissi, schermature solari, ecc.).
Un supporto, a tal fine, può essere rappresentato anche dal set documentale previsto dal comma 6-bis dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 per escludere la responsabilità solidale per colpa grave in capo al cessionario/fornitore in caso di cessione del credito o sconto in fattura. L’elenco, pur mutuato da una disposizione con finalità diverse rispetto alla fruizione diretta della detrazione, rappresenta un utile spunto ai fini della dimostrazione della spettanza dell’agevolazione stessa e comprende:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi e nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’ASL, oppure nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per Legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici.
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
- attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi previsti in materia;
- contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente;
- per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali: la delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- per gli interventi di efficienza energetica: la documentazione prevista dall’art. 6, comma 1, lettere a) e c), del D.M. 6 agosto 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza.