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Omessa fatturazione e presentazione della dichiarazione IVA: sanzioni applicabili e possibili rimedi

23 Ottobre 2023
Omessa fatturazione e presentazione della dichiarazione IVA: sanzioni applicabili e possibili rimedi

Con la risposta ad interpello n. 450/E del 20 ottobre 2023  l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle sanzioni applicabili in caso di omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione IVA nonché sull’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.

Nel dettaglio, i chiarimenti delle Entrate possono essere sintetizzati come di seguito:

Importo dell’IVA da versare

L’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972 non contempla espressamente l'ipotesi in cui l'operazione debba essere obbligatoriamente documentata con fattura e questa venga omessa. In applicazione dei principi forniti in materia dalla Corte di Giustizia Ue (cfr. Causa C-521/19) deve ritenersi tuttavia che il prezzo concordato per il servizio reso, inizialmente non fatturato va inteso come:

  • comprensivo di IVA: laddove il cessionario/committente non possa esercitare la relativa detrazione ­ tipicamente laddove si tratti di un consumatore finale o un soggetto non residente,
  • al netto dell’IVA: in caso contrario contrario (in generale quando il cessionario/committente è un soggetto passivo d'imposta).

Violazione degli obblighi relativi alla contabilità

In base all'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 "Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. [...]

3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000”.

Al riguardo l’Agenzia precisa che, mentre la sanzione è da considerarsi unica, per le scritture/documenti che non sono tenuti e poi conservati nel rispetto della legge, altrettanto non può dirsi per la reiterazione del comportamento tra i vari periodi d'imposta

Dichiarazione di inizio o variazione attività

La presentazione tardiva, seppur spontanea, della dichiarazione di inizio o variazione di attività è sempre sanzionabile, con l'effetto che, al fine di evitare tale esito, il ravvedimento risulta imprescindibile (cfr. risposta ad interpello n. 86/2020).

Omessi versamenti e omessa dichiarazione IVA

Secondo quanto previsto dalla normativa IVA in tema di mancati adempimenti funzionali all’autoliquidazione del tributo, il contribuente che voglia porre rimedio al proprio precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l'altro, per ciascun periodo d'imposta:

  • ­emettere le fatture trascurate. Da notare che la data di emissione da riportare sul documento sarà, ovviamente, il giorno in cui si procede (la data di trasmissione al Sistema di Interscambio, laddove il contribuente volesse procedere su base volontaria tramite fattura elettronica ex art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), mentre quella dell'operazione il giorno dell'avvenuto incasso del corrispettivo per il servizio reso (la ''data fattura'' di cui alla richiamata fatturazione elettronica via SdI);
  • ­comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto, salvo “la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione” (cfr. la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017). Ipotesi nelle quali, dunque, la presentazione della dichiarazione assorbe il diverso adempimento comunicativo;
  • ­presentare la relativa dichiarazione IVA (da considerarsi comunque formalmente omessa, laddove successiva al novantesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione) e versare l'imposta eventualmente dovuta oltre interessi.

A ciò si aggiungono le sanzioni del caso e, dunque, quella per:

  • l'omessa fatturazione (e registrazione), pari al 90% dell'imposta non fatturata con un minimo di euro 500 per ciascun documento (cfr. l'art. 6, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 471/1997);
  • l'omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, con un minimo di euro 500 per ognuna (art. 11, comma 2-­ter, del medesimo D.Lgs. n. 471/1997
  • l'omesso versamento dell'IVA dovuta, pari al 30% di ogni importo non versato (cfr. l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997);
  • l'omessa presentazione della dichiarazione, pari al 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250 (si veda il già citato art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997).

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