Con la risposta ad interpello n. 450/E del 20 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle sanzioni applicabili in caso di omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione IVA nonché sull’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.
Nel dettaglio, i chiarimenti delle Entrate possono essere sintetizzati come di seguito:
Importo dell’IVA da versare |
L’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972 non contempla espressamente l'ipotesi in cui l'operazione debba essere obbligatoriamente documentata con fattura e questa venga omessa. In applicazione dei principi forniti in materia dalla Corte di Giustizia Ue (cfr. Causa C-521/19) deve ritenersi tuttavia che il prezzo concordato per il servizio reso, inizialmente non fatturato va inteso come:
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Violazione degli obblighi relativi alla contabilità |
In base all'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 "Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. [...] 3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000”. Al riguardo l’Agenzia precisa che, mentre la sanzione è da considerarsi unica, per le scritture/documenti che non sono tenuti e poi conservati nel rispetto della legge, altrettanto non può dirsi per la reiterazione del comportamento tra i vari periodi d'imposta |
Dichiarazione di inizio o variazione attività |
La presentazione tardiva, seppur spontanea, della dichiarazione di inizio o variazione di attività è sempre sanzionabile, con l'effetto che, al fine di evitare tale esito, il ravvedimento risulta imprescindibile (cfr. risposta ad interpello n. 86/2020). |
Omessi versamenti e omessa dichiarazione IVA |
Secondo quanto previsto dalla normativa IVA in tema di mancati adempimenti funzionali all’autoliquidazione del tributo, il contribuente che voglia porre rimedio al proprio precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l'altro, per ciascun periodo d'imposta:
A ciò si aggiungono le sanzioni del caso e, dunque, quella per:
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