Qualora una delle imprese che hanno ristrutturato un’abitazione unifamiliare non sia in grado di ottenere il Durc, nonostante tutte le altre imprese operanti nel cantiere siano, invece, in regola, si andrà incontro ad una mancata apposizione del visto di conformità da parte della banca. Il committente si troverebbe in difficoltà perchè non sarebbe in grado di ottenere il Durc contributivo e di congruità e non riuscirebbe a superare la due diligence dell'istituto bancario. L’impresa in difficoltà potrebbe essere sostituita con una regolare, ai fini del completamento dei lavori. La correttezza degli oneri relativi alle restanti maestranze (di ornitori in grado di produrre i Durc di congruità e contributivo) non è messa in dubbio.
Ricordiamo che la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, con la Faq n. 6 del 15 febbraio 2022, ha affermato che gli effetti della mancanza di congruità del costo della manodopera utilizzata nei lavori edili potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’art. 5, comma 6, del D.M. n. 143/2021 prevede testualmente che in mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on line, in tale fattispecie si verifica la previsione di cui all’art. 4 del D.M. n. 41/1998, lett. d).
Il mancato rilascio del Durc all’impresa affidataria dei lavori non è mai stato considerato di per sé idoneo a determinare l’insorgenza del presupposto decadenziale di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del D.M. 41/98.
Il mancato rilascio del “Durc di congruità della manodopera”, di cui al D.M. n.143/2021, può comportare però effetti indiretti, ma non perché può determinare il mancato rilascio del Durc (che non implica la commissione di violazioni di obbligazioni contributive riguardanti quegli specifici lavori), quanto perché può innescare verifiche, da parte delle autorità, volte ad accertare la commissione di quelle violazioni “specifiche di cantiere” che integrerebbero gli estremi del presupposto decadenziale normato dalla lett. d) dell’art. 4, comma 1, cit.
Il Durc di congruità è la certificazione che, nei cantieri privati di valore superiore a 70.000 euro, deve essere rilasciata dalla cassa edile territorialmente competente per attestare l’adeguatezza del costo della manodopera impiegata da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, ai sensi del D.L. n. 76/2020.
Tenendo in considerazione l’art. 4, lettera d), cit., per il quale la detrazione non spetta in caso di violazione delle norme in tema di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, o delle norme afferenti alle obbligazioni contributive, la Faq n. 6 della Commissione nazionale paritetica per le casse edili ha sottolineato che la verifica di congruità negativa influisce sulla corretta spettanza delle detrazioni fiscali.
Tale certificazione dev’essere rilasciata, nei lavori privati, prima del saldo finale (non necessariamente in concomitanza dei singoli Sal).
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