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Accertamento e riscossione

In arrivo le lettere di compliance per errata indicazione codice "4" sugli ISA

9 Ottobre 2023
In arrivo le lettere di compliance per errata indicazione codice "4" sugli ISA

Gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”,  una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

In generale per individuare l’indice ISA da applicare va fatto riferimento all’attività prevalente, ossia a quella da cui deriva il maggior ammontare di ricavi/compensi.

In caso di esercizio di più attività d’impresa/lavoro autonomo, per attività prevalente si intende quella da cui derivano i maggiori ricavi/compensi, determinati dalla somma dei ricavi/compensi riguardanti tutte le attività previste dallo specifico indice.

Come previsto dal comma 6 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, gli Indici non sono applicabili in caso di: 

  • inizio/cessazione dell’attività;
  • situazione di non normale svolgimento dell’attività;
  • ricavi/compensi superiori al limite stabilito dal Decreto di approvazione/revisione degli stessi. 

In merito, le istruzioni alla parte generale degli ISA  precisano che, a titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell’attività:

  • il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria o in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
  • il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva  prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché:
    • la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
    • non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività;
    • è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi; 
  • il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta  a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l’attività; 
  • il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
  • il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
  • la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata.

ESEMPIO - Un imprenditore, fino ad aprile, ha svolto l’attività di “Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria” (codice attività  46.32.20, ISA BM21U) e, da maggio in poi, di “Trasporto con taxi” (codice attività 49.32.10, ISA BG72U). Non costituisce causa di esclusione:

  • la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività  (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
  • per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione  dell’attività  per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;
  • nel caso di eventi sismici se vi sono danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso;
  • se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificati da apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
  • per i contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto;
  • per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.

Se ricevete una di queste lettere, quindi, è necessario valutare la causa di esclusione e se correttamente indicato il codice 4, cestinarla senza tenerne conto. Qualora sia stata utilizzata una causa "4" indebitamente è invece necessario presentare integrativa.

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