Nell’attuale situazione economica, è frequente la rinuncia dei soci ai crediti (commerciali o di finanziamento) vantati nei confronti della società, che consenta la successiva patrimonializzazione.
Tale rinuncia determina, in capo alla società (di persone o di capitali), una sopravvenienza attiva non imponibile e, in capo al socio, l’incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
L’art. 13, comma 1, lett. a), b) ed e), D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. “Decreto Internazionalizzazione”), ha apportato rilevanti modifiche già dal 2016 al trattamento fiscale in capo alla società ed ai soci (società di capitali), introducendo rispettivamente una limitazione:
Trattamento fiscale della rinuncia da parte dei soci ai finanziamenti verso la società |
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In capo alla società |
La rinuncia dei crediti che i soci vantano nei confronti della società non costituisce, ai sensi dell’art. 88, comma 4, TUIR, una sopravvenienza attiva, con conseguente irrilevanza fiscale della stessa. La lett. a), comma 1, art. 13, D.Lgs. n. 147/2015, ha modificato l'articolo 88, TUIR, eliminando dal comma 4 il riferimento alla rinuncia dei soci ai crediti con l'effetto che non costituiscono sopravvenienze attive esclusivamente i versamenti in denaro o in natura effettuati a fondo perduto o in conto capitale, nonché gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni. Per effetto delle modifiche, pertanto, la rinuncia dei soci ai crediti:
Il nuovo regime considera fiscalmente come “apporto” esclusivamente la parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito. Di conseguenza l’eccedenza, invece, costituisce una sopravvenienza imponibile, a prescindere dal trattamento contabile, con la conseguenza che si può generare un fenomeno di tassazione da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Ai sensi del citato comma 4-bis, è necessario quindi che il socio rilasci alla società una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale comunica il costo fiscale del credito. In mancanza, il costo fiscale è assunto pari a zero e pertanto la società deve assoggettare a tassazione l’intera sopravvenienza attiva . |
Conversione del credito in partecipazione | Ciò anche nell’ipotesi di conversione del credito vantato dal socio in partecipazione. In tal caso il valore fiscale è assunto per un importo pari al valore fiscale del credito in sede di conversione, al netto delle perdite su crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione. |
Trattamento fiscale in capo al socio soggetto Ires |
In caso di rinuncia al credito nei confronti del socio soggetto IRES, gli artt. 94, comma 6 e 101, comma 7, TUIR, prevedono l’integrale imputazione del relativo ammontare al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. In tal caso l’operazione di rinuncia, per il creditore, non dà luogo a tassazione della differenza rispetto al valore nominale. Ciò per evitare l’acquisto da parte del socio, per importi inferiori al relativo valore nominale, di crediti di terzi vantati nei confronti della società partecipata, difficilmente esigibili, e la successiva rinuncia del socio stesso alla riscossione al fine di realizzare “salti” d’imposta. Ciò comporta la deducibilità della perdita su crediti per il terzo cedente a fronte dell’irrilevanza della sopravvenienza attiva in capo alla società beneficiaria della rinuncia e dell’incremento, in capo al socio, del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione per pari ammontare. |
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