Secondo quanto previsto dalla delega fiscale (Legge n. 111/2023), i contribuenti avranno la possibilità di detrarre l’IVA indicata sulle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente o nel periodo d’imposta in cui la relativa imposta è diventata esigibile, o nel periodo d’imposta in cui la fattura è stata ricevuta. La modifica, pur non essendo immediatamente applicabile, merita da subito grande attenzione in quanto, essendo tra le disposizioni di più agevole attuazione, potrebbe comportare qualche difficoltà operativa, soprattutto nel caso in cui il gestionale di studio non dovesse farsi trovare pronto rispetto ad una sua tempestiva adozione.
Nel dettaglio, l’art. 7, lettera d), n. 3), della legge n. 111/2023 ((l0002023080900111ar0007a)) dispone che “in relazione ai beni e ai servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”.
Nel caso in cui i decreti attuativi dovessero arrivare già quest’anno, ciò si tradurrebbe nella possibilità di detrarre già nel 2023 le fatture emesse “a cavallo d’anno” ossia con data fattura a fine anno (ad esempio il 31 dicembre 2023) ma trasmesse allo SDI nei 12 giorni successivi e, quindi ricevute dal cessionario/committente a partire dal 1° gennaio 2024.
L’obiettivo di tale previsione - come si legge nella relazione illustrativa alla legge delega - è quello di superare “l’attuale previsione dell’articolo 1, primo comma, del D.P.R. n. 100/1998, in base alla quale la detrazione non può essere esercitata nel periodo in cui l’imposta è diventata esigibile ma in quello in cui la fattura è ricevuta”.
Operativamente, tuttavia, la possibilità di inserire nella liquidazione 2023 le fatture, con esigibilità nel mese di dicembre, ricevute e registrate entro il 15 gennaio 2024 non è affatto scontata in quanto al momento molti software non gestiscono la possibilità di gestire lo “spostamento” dell’anno IVA. Di conseguenza, atteso che le implementazioni non saranno così semplici né tantomeno immediate, c’è il rischio che anche una pronta adozione della novella norma venga nella pratica disattesa, almeno in sede di prima applicazione. Si rende quindi opportuno che le software house agiscano in via preventiva facendosi trovare pronte per le nuove regole di detrazione.
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