L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle SSD e ASD e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c. (art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2021 - v. fac-simile di contratto). Anche se in tale ambito sono inclusi rapporti riferiti a prestazioni non di natura sportiva, sono ad essi estese agevolazioni tipiche del dilettantismo.
Ai fini fiscali, viene applicata la soglia di esenzione fiscale fino a 15.000,00 euro annui, a prescindere dalla tipologia reddituale di cui si tratta. Il tenore letterale della norma fa riferimento ai “lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo” e non vengono citati espressamente i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2021. Il rapporto lavorativo infatti può, ma non deve, essere instaurato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia citata, è opportuno il rilascio dell’autocertificazione dei compensi percepiti nell’anno. Si riporta un fac-simile di attestazione dei compensi percepiti per il 2023.
I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai committenti o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
Disciplina transitoria per il 2023 - A fronte di tale rinnovato quadro normativo è abrogata la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR che inquadrava nell’ambito dei redditi diversi i compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e delle collaborazioni amministrativo-gestionali non a carattere professionale. I rapporti finora assoggettati a tale disciplina, a decorrere dal 1° luglio 2023, devono quindi essere inquadrati nelle diverse categorie definite dal D.Lgs. n. 36/2021 con conseguente modifica del regime fiscale. Dato che il mutamento del regime fiscale si verifica in corso d’anno, è stata prevista una disciplina transitoria dall’art. 51, comma 1-bis del D.Lgs. n. 36/2021.
Il nuovo limite di 15.000,00 euro è stabilito in via unitaria per l’intero periodo d’imposta, indipendentemente dal differente inquadramento fiscale. Quindi, il collaboratore sportivo che, fino al 30 giugno 2023, ha percepito compensi esenti per 5.000,00 euro, nel secondo semestre dell’anno può cumulare ulteriori 10.000,00 euro di com- pensi che non concorrono alla formazione del reddito. Se, fino al 30 giugno 2023, sono state percepite somme da art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR in eccedenza rispetto alla soglia esente di 10.000,00 euro e, conseguentemente, assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta, per la restante parte dell’anno dovrebbe essere possibile fruire ancora di una quota esente per 5.000,00 euro.
Contributi previdenziali - I lavoratori sportivi (nel mondo dei dilettanti), che sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, si iscrivono alla Gestione separata dell’INPS, di cui all’art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme (art. 35, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2021).
Per i lavoratori subordinati sportivi del settore dilettantistico è prevista, invece, l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS (art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2021).
Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, siano essi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o professionisti autonomi titolari di partita IVA, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al:
Per entrambe le categorie di lavoratori (collaboratori e professionisti autonomi), si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS sulla base del relativo rapporto di lavoro.
L’art. 35, comma 8-bis del D.Lgs. n. 36/2021 prevede un obbligo contributivo “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”. Conseguentemente, le aliquote del 24% e del 25% si applicano sulle somme eccedenti tale importo.
Dall’agevolazione contributiva sono esclusi i lavoratori subordinati sportivi dell’area del dilettantismo.
Sicurezza sul lavoro - Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000,00 euro si applicano, in materia di sicurezza, le disposizioni dettate per i lavoratori autonomi dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La norma dispone che, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, tali soggetti hanno facoltà di:
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