L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 33/E del 2022, ha dato il via libera all’applicazione della remissione in bonis in caso di omesso invio, nei termini ordinariamente previsti, della comunicazione dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito per Superbonus e bonus edilizi “tradizionali”.
A questo proposito occorre ricordare che, secondo la regola generale:
In applicazione della remissione in bonis, dunque, chi ha omesso di inviare nei termini la comunicazione di opzione per le spese sostenute nel 2022 e rate residue 2020-2021 può rimediare:
La sanzione è da pagarsi con Modello F24 ELIDE (codice tributo 8114), come stabilito con la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 58/E dell’11 ottobre 2022.
Oltre ad inviare la comunicazione di opzione entro il 30 novembre 2023 ed a pagare la sanzione di 250 euro, è anche necessario che il contribuente:
Altra cosa fondamentale da ricordare è che la sanzione di 250 euro non può essere compensata con eventuali crediti d’imposta (circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 2012).
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