La Legge delega al Governo per la riforma fiscale prevede di consentire la detrazione dell’Iva esigibile nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta.
Nell’ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione IVA, l’art. 7, comma 1, lett. d) n. 3 della Legge n. 111/2023 prevede quindi il tanto atteso correttivo necessario a garantire al contribuente di portare in detrazione:
Verrà quindi modificato l’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998 che prevede la non applicazione a cavallo d’anno della regola che consente di detrarre l’IVA nel mese dell’esigibilità immediata (cioè nel mese in cui l’operazione viene effettuata) anche se la relativa fattura è stata ricevuta entro il 15 del mese successivo.
Per porre fine alla predetta distorsione, la norma prevede che “in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”.
La Relazione illustrativa evidenzia al riguardo che si potrà ritenere superata la previsione in base alla quale la detrazione non può essere esercitata nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, ma in quello di ricezione del documento.
Sullo stesso argomento:Detrazione IVA
Questo documento fa parte del FocusDelega fiscaleRIFORMA FISCALE 2023
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo