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Detrazione IVA immediata per le fatture a cavallo d’anno

13 Settembre 2023
Detrazione IVA immediata per le fatture a cavallo d’anno

La Legge delega al Governo per la riforma fiscale prevede di consentire la detrazione dell’Iva esigibile nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta.

Nell’ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione IVA, l’art. 7, comma 1, lett. d) n. 3 della Legge n. 111/2023 prevede quindi il tanto atteso correttivo necessario a garantire al contribuente di portare in detrazione:

  • l’imposta indicata su fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente (20XX),
  • ma ricevute nei primi quindici giorni di gennaio dell’anno successivo (20XX+1).

Verrà quindi modificato l’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998 che prevede la non applicazione a cavallo d’anno della regola che consente di detrarre l’IVA nel mese dell’esigibilità immediata (cioè nel mese in cui l’operazione viene effettuata) anche se la relativa fattura è stata ricevuta entro il 15 del mese successivo.

Per porre fine alla predetta distorsione, la norma prevede che “in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”.

La Relazione illustrativa evidenzia al riguardo che si potrà ritenere superata la previsione in base alla quale la detrazione non può essere esercitata nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, ma in quello di ricezione del documento.

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