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Nota di variazione oltre l’anno: conferme anche dalla Corte UE

12 Settembre 2023
Nota di variazione oltre l’anno: conferme anche dalla Corte UE

Con la norma di comportamento n. 222/2023 l’AIDC ha aperto all’emissione della nota di variazione in diminuzione senza limiti di tempo affermando che, nell’ipotesi in cui l’accordo transattivo sia finalizzato a definire una controversia concernente il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del cedente o prestatore, “i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell’imposta impongono di consentire la rettifica dell’operazione anche oltre il termine annuale”. Di questo avviso anche la Corte di Giustizia UE intervenuta con la sentenza del 7 settembre 2023, nella causa C-453/2022 .

La fattispecie analizzata dai giudici del Lussemburgo riguardava un agricoltore tedesco che:

  • chiedeva ai propri fornitori il rimborso della maggior imposta contestatagli dall’erario (per un errore nell’aliquota applicata) come indebita detrazione,
  • vedendosi però eccepire la prescrizione del diritto civile nazionale.

Prescindendo dai dettagli tecnici sulle aliquote tedesche e le specificità del diritto nazionale, risultano di particolare interesse le motivazioni fornite al punto 16 della sentenza, dove la Corte UE prende atto della “possibilità per i fornitori di rettificare le fatture senza limiti nel tempo e, di conseguenza, di farlo in una data successiva al rimborso dell’acquirente da parte dell’amministrazione finanziaria tedesca”, evidenziando il conseguente rischio che gli stessi:

  • chiedano il rimborso all’erario,
  • eccependo invece la prescrizione ai clienti.

Si tratta di un rischio che, precisa la Corte, deve essere evitato, trattandosi di una pratica abusiva al ricorrere dei noti presupposti (cfr. sentenza Halifax):

  • le operazioni realizzate, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della Direttiva “IVA” e della normativa nazionale di recepimento, devono avere come risultato l’ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da dette disposizioni;
  • da un insieme di elementi oggettivi deve risultare che lo scopo essenziale delle operazioni di cui trattasi si limita all’ottenimento di tale vantaggio fiscale.

L’esigenza di contrastare fenomeni di evasione o frode non può essere sufficiente a giustificare l’indistinta applicazione a tutte le categorie di sopravvenuti accordi di un limite temporale annuale decorrente dall’effettuazione dell’operazione imponibile. Tantomeno se, come accade nel nostro Paese, la nota di variazione è assistita dalla procedura del Sistema di interscambio che, come osservato proprio dall’AIDC, permette di:

  • compensare immediatamente il credito del fornitore con il debito del cliente;
  • preclude a quest’ultimo la possibilità di fingere di non aver ricevuto il documento.

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