Ogni sodalizio sportivo dovrà modificare il proprio statuto entro il 31 dicembre 2023. La riforma dello sport prevede l’obbligo, in capo alle ASD ed alle SSD di provvedere all’adeguamento, ove non vi abbiano già provveduto, potendo beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro (art. 1 D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120, in vigore dal 5 settembre 2023). Attenzione però che, in vigenza delle nuove norme, la previsione statutaria nelle SSD di parziale distribuzione degli utili rischia di far perdere alla società i benefici fiscali.
Come noto, l’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021 recante la c.d. riforma dello sport regola l’atto costitutivo e lo statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
Il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, ultimo Decreto correttivo sulla riforma dello sport, recante disposizioni integrative e correttive dei Decreti legislativi 28 febbraio 2021, 36, 37, 38, 39 e 40 (G.U. Serie Generale n. 206 del 4 settembre 2023), all’art. 1 ha aggiunto il comma 1-quater al citato art. 7, disponendo che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021 (che individua i contenuti essenziali degli statuti) rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.
Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, ai sensi del nuovo comma 2-bis dell’art. 12 sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente Decreto.
Si ricorda che le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro citato (vedi art. 14 D.Lgs. n. 39/2021). Nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio.
L’ottenimento della personalità giuridica è vincolato al possesso di un patrimonio minimo pari almeno a 10.000 euro.
A ogni modo, come detto, gli statuti dovranno essere uniformati alle nuove disposizioni del Decreto correttivo entro il 31 dicembre 2023. Attenzione, infine, che la parziale lucratività degli enti, nel caso in cui si preveda la parziale distribuzione degli utili rischia di compromettere la fruibilità delle agevolazioni fiscali. Tale ipotesi, infatti:
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