La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, art. 1, comma 42), ha introdotto l’art. 119-ter nel D.L. n. 34/2020, che disciplina la detraibilità al 75%, per le spese sostenute in relazione ad interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (per effetto della proroga disposta dall’art. 1, comma 365, Legge di Bilancio 2023). In alternativa alla fruizione diretta della detrazione in 5 quote annuali, il contribuente può optare per lo sconto in fattura / cessione del credito, dovendo però seguire tutto l’iter già previsto per altre agevolazioni di questo tipo, incluso il visto di conformità.
La circolare 17/E/2023 è intervenuta a chiarire i documenti da acquisire o conservare ai fini di eventuali controlli:
Con riferimento a tale ultimo punto, tuttavia, il documento di prassi ha omesso di chiarire in cosa consista la predetta documentazione e quali sono, quindi, le verifiche a carico del professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità?
Anzitutto va detto che la gran parte delle opere di rimozione delle barriere architettoniche, costituisce edilizia libera, senza che sia necessario un titolo edilizio. Il primo controllo da effettuare sarà proprio questo, ossia se si ricade nei casi particolari in cui il titolo abilitativo è effettivamente necessario (ad esempio, installazione di ascensore esterno).
Se è presente un titolo edilizio (SCIA o CILA) sarà certamente presente una relazione che attesta la conformità al citato D.M. 236/1989. Al riguardo l’UNICMI (Unione nazionale delle industrie delle costruzioni metalliche dell’involucro e dei serramenti) ha spiegato ai propri iscritti che sarà necessario predisporre una relazione tecnica, redatta dal serramentista o da un tecnico abilitato se ne è previsto il coinvolgimento, in cui:
Attenzione al caso in cui le opere siano svolte in economia dal contribuente, poiché in questo caso non basta un’autocertificazione, trattandosi di una valutazione di ordine tecnico che non può essere conseguita per questa via (cfr. circolare 21/E/2010). Infine, se l’intervento prevede l’installazione di dispositivi soggetti a disciplina speciale (direttiva Ascensori oppure conformità CE) è certamente consigliato acquisire le relative certificazioni di conformità e i certificati di collaudo.
Si veda anche la check-list "Elininazione barriere architettoniche" pubblicata dall'ODCEC di Torino.
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