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Bonus barriere architettoniche: le verifiche da effettuare per il rilascio del visto di conformità

1 Settembre 2023
Bonus barriere architettoniche: le verifiche da effettuare per il rilascio del visto di conformità

La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, art. 1, comma 42), ha introdotto l’art. 119-ter nel D.L. n. 34/2020, che disciplina la detraibilità al 75%, per le spese sostenute in relazione ad interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (per effetto della proroga disposta dall’art. 1, comma 365, Legge di Bilancio 2023). In alternativa alla fruizione diretta della detrazione in 5 quote annuali, il contribuente può optare per lo sconto in fattura / cessione del credito, dovendo però seguire tutto l’iter già previsto per altre agevolazioni di questo tipo, incluso il visto di conformità.

La circolare 17/E/2023 è intervenuta a chiarire i documenti da acquisire o conservare ai fini di eventuali controlli:

  • fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
  • autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
  • e, infine, la “documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.

Con riferimento a tale ultimo punto, tuttavia, il documento di prassi ha omesso di chiarire in cosa consista la predetta documentazione e quali sono, quindi, le verifiche a carico del professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità?

Anzitutto va detto che la gran parte delle opere di rimozione delle barriere architettoniche, costituisce edilizia libera, senza che sia necessario un titolo edilizio. Il primo controllo da effettuare sarà proprio questo, ossia se si ricade nei casi particolari in cui il titolo abilitativo è effettivamente necessario (ad esempio, installazione di ascensore esterno).

Se è presente un titolo edilizio (SCIA o CILA) sarà certamente presente una relazione che attesta la conformità al citato D.M. 236/1989. Al riguardo l’UNICMI (Unione nazionale delle industrie delle costruzioni metalliche dell’involucro e dei serramenti) ha spiegato ai propri iscritti che sarà necessario predisporre una relazione tecnica, redatta dal serramentista o da un tecnico abilitato se ne è previsto il coinvolgimento, in cui:

  • dimostrare lo stato di fatto ante intervento con evidenza delle barriere architettoniche presenti che si intendono eliminare con l’intervento;
  • allegare: documentazione fotografica, misurazioni dell’immobile sul quale si interviene e relativi disegni grafici che attestino, ad esempio che:
  • i terminali dell’impianto elettrico, ovvero quei componenti che si devono interfacciare con l’utente per l’utilizzo e la gestione dell’impianto in ambiente interno o esterno, siano posti ad un’altezza compresa tra i 40 e i 140 cm dal piano pavimento;
  • l’impianto citofonico sia posto fuori dall’edificio ad un’altezza compresa tra i 110 e i 130 cm piano di calpestìo;
  • il cambio di infissi sia eseguito con un’altezza corretta e facilità di apertura;
  • per i servizi igienici devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote. Va essere previsto l’accostamento laterale alla tazza wc, bidet, vasca, doccia, lavatrice e, per il lavabo, l’accostamento frontale del tipo a mensola e la dotazione di opportuni corrimani e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca;
  • il superamento delle barriere raggiunto post-intervento.

Attenzione al caso in cui le opere siano svolte in economia dal contribuente, poiché in questo caso non basta un’autocertificazione, trattandosi di una valutazione di ordine tecnico che non può essere conseguita per questa via (cfr. circolare 21/E/2010). Infine, se l’intervento prevede l’installazione di dispositivi soggetti a disciplina speciale (direttiva Ascensori oppure conformità CE) è certamente consigliato acquisire le relative certificazioni di conformità e i certificati di collaudo

Si veda anche la check-list "Elininazione barriere architettoniche" pubblicata dall'ODCEC di Torino.