L’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, prevede che “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”.
Dunque, nelle suddette situazioni di scambi UE, entra in gioco il meccanismo del c.d. reverse charge con integrazione della fattura emessa dal cedente (artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993).
Ciò vale anche se il soggetto cedente è identificato in Italia direttamente o attraverso un rappresentante fiscale. Si veda la risoluzione n. 21/E/2015. Si pensi ad esempio al caso delle cessioni Amazon con fatture di un fornitore tedesco con id italiana.
A tal proposito, in merito all’applicazione del reverse charge, differenti indicazioni operative possono configurarsi rispetto a due diverse situazioni che il cessionario può trovarsi a gestire:
Nel primo caso, il cessionario dovrà procedere ad integrare la fattura in reverse charge ex artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. La fattura dovrà essere emessa direttamente dal fornitore estero. Senza tenere conto della partita IVA italiana dello stesso fornitore. Dunque si configura un acquisto intracomunitario ex art. 38 del D.L. n. 331/1993.
Nel secondo caso, il cessionario italiano dovrà integrare il documento ricevuto ai sensi del citato art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, ma non dovrà presentare gli elenchi Intrastat. Anche con beni prelevati direttamente dal magazzino in Italia, è da considerare non rilevante ai fini IVA la fattura emessa con la partita IVA italiana. Sarà necessaria la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.
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