Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti minimi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi utili al raggiungimento di un punteggio oltre il 6, dato che le risultanze negative dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.Per stabilire l’affidabilità fiscale dei contribuenti soggetti agli ISA, tra l’altro, la GdF valuterà gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022. Saranno le risultanze di un triennio e non quelle del singolo periodo d’imposta a definire il grado di affidabilità fiscale del contribuente (circolare 12/E del 1° giugno 2023).
Lo strumento degli ISA è infatti sensibile, sin dalla fase della costruzione, alla storia fiscale del contribuente.
Qualora dall’applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.
L’adeguamento può essere finalizzato piuttosto all’accesso al regime premiale.Ai sensi del comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, a seconda del livello di affidabilità fiscale raggiunto dal contribuente, infatti, sono riconosciuti i seguenti benefici “premiali”:
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