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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ISA: adeguamento al voto superiore al 6?

25 Agosto 2023
ISA: adeguamento al voto superiore al 6?

Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti minimi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi utili al raggiungimento di un punteggio oltre il 6, dato che le risultanze negative dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.Per stabilire l’affidabilità fiscale dei contribuenti soggetti agli ISA, tra l’altro, la GdF valuterà gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022. Saranno le risultanze di un triennio e non quelle del singolo periodo d’imposta a definire il grado di affidabilità fiscale del contribuente (circolare 12/E del 1° giugno 2023).

Lo strumento degli ISA è infatti sensibile, sin dalla fase della costruzione, alla storia fiscale del contribuente.

Qualora dall’applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.

L’adeguamento può essere finalizzato piuttosto all’accesso al regime premiale.Ai sensi del comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, a seconda del livello di affidabilità fiscale raggiunto dal contribuente, infatti, sono riconosciuti i seguenti benefici “premiali”:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
    • € 50.000 annui relativamente all’ IVA
    • € 20.000 annui sia per le imposte dirette sia per l’IRAP;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, comma 1, lett. d, secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972);
  • anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo ex art. 38, D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.