In caso di accertamento tributario, via libera al raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3 , del D.P.R. n. 633/1972, se emergono elementi da cui derivi l’obbligo di presentazione di denuncia penale mentre non rilevano i successivi esiti dell’accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, purché l’Ufficio faccia “buon uso” della disposizione normativa. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20409 del 14 luglio 2023.
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