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Superbonus: niente remissione in bonis se manca l’asseverazione ENEA

1 Agosto 2023
Superbonus: niente remissione in bonis se manca l’asseverazione ENEA

Con la risposta ad interpello n. 406/E del 31 luglio 2023 , l’Agenzia delle Entrate interviene a chiarire gli effetti dell’omessa asseverazione ENEA per gli interventi di superbonus (con anima “eco”). Si tratta di una risposta particolarmente interessante poiché esplicita in modo chiaro la ratio della norma che, come ormai troppo spesso accade, trascura totalmente le difficoltà operative di contribuenti e professionisti che la devono applicare ai fini della detrazione fiscale e relative opzioni.

Nel dettaglio, la fattispecie analizzata riguarda un contribuente persona fisica proprietario di un edificio da 2 a 4 unità immobiliari, su cui ha eseguito un intervento di riqualificazione energetica con accesso al Superbonus al 110% con:

  • primo SAL al 30% entro fine 2022 con sconto in fattura;
  • comunicazione della cessione: entro il 31 marzo 2023.

Al riguardo l’istante riferisce che:

  • sebbene prodromico alla comunicazione della cessione è l'invio all'ENEA, da parte dei tecnici abilitati, dell'asseverazione di cui al Decreto MISE 6 agosto 2020 (decreto Asseverazioni);
  • il tecnico abilitato non è riuscito ad inviare tale asseverazione relativa al 1° SAL entro il 31 marzo 2023 a causa anche di problemi col portale ENEA. Per questo motivo ha affermato l'intenzione di volerla inviare successivamente a tale data, quindi a partire dall'1 aprile 2023.

Di conseguenza, lo stesso interroga il Fisco circa la possibilità di utilizzare l'istituto della remissione in bonis, per inviare tardivamente all'ENEA l'asseverazione del tecnico abilitato e, quindi, avvalersi del medesimo istituto anche per inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa alle spese sostenute nel 2022 (entro il 31 dicembre 2022).

L'istante segnala per altro come da comunicazione protocollata il 12 luglio 2023, inviata in esito alla richiesta della di integrare l'istanza fornendo "copia della asseverazione, precisando in un separato documento la data in cui la stessa è stata generata", è stato riferito che:

"sentito il tecnico l'asseverazione non è stata generata in quanto risultava impossibile caricare le informazioni e la documentazione essendo il portale ENEA sovraccarico. Nonostante numerosi tentativi non è riuscito a predisporla in tempo utile all'assolvimento del successivo obbligo comunicativo verso l'Agenzia delle Entrate. Per questo si è deciso di presentare interpello così da capire se fosse possibile caricarla sul portale ed inviarla all'ENEA sfruttando la remissione in bonis".

Nell’affrontare la questione, l'Agenzia delle Entrate puntualizza innanzitutto che tra gli adempimenti a carico dei soggetti che intendono beneficiare delle detrazioni in argomento ricorre anche l'acquisizione dell'asseverazione del tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 119 del D.L. n. 34/2023, che prevede:

"L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121 [...]".

Il citato comma 13, lettera a), dispone a sua volta che:

"per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-­ter dell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative."

Con il citato Decreto Requisiti, è stato tra l'altro approvato il modello di asseverazione che il tecnico abilitato deve compilare ed inviare telematicamente all'ENEA all'esito di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, nonché al termine degli stessi, al fine di attestare la conformità tra l'opera eseguita e i requisiti tecnici del progetto, nonché la congruità delle spese sostenute rispetto ai costi indicati negli appositi decreti e consentire il diritto alla detrazione fiscale della spesa.

Detta comunicazione precisa l’Agenzia va, dunque, predisposta e presentata entro novanta giorni dal termine di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, ovvero entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

Nel caso di specie, per stessa amissione dell’istante, alla data di scadenza dell'obbligo di predisposizione ed invio all'ENEA, nessuna asseverazione, compilata “debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale” era stata predisposta. L'assenza dell'asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale), conclude quindi l’Agenzia, non consente il ricorso all'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2 del D.L. n. 16/2012, per sanarne l'omesso invio nei termini all'ENEA e, conseguentemente, non è, altresì, possibile sanare l'omessa comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, poiché, come più volte chiarito dalla prassi, la finalità di detto istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento  comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali che, tuttavia, nel caso di specie non ricorrono.

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023