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Dichiarazione IVA tardiva: il 31 luglio 2023 spirano i 90 giorni

31 Luglio 2023
Dichiarazione IVA tardiva: il 31 luglio 2023 spirano i 90 giorni

Passata la scadenza del 2 maggio 2023 per l'invio del Modello IVA 2023 (anno 2022), è ancora possibile inviare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine (c.d. dichiarazione IVA “tardiva”).

Attivando, infatti, l’istituto del ravvedimento operoso (art. 8, comma 6 e art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998), è possibile porre rimedio all'omissione, entro il 31 luglio 2023, versando sanzioni ridotte. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito (C.M. n. 23/1999  e circ. Agenzia delle Entrate n. 42/2016), che in caso di presentazione tardiva della dichiarazione, è dovuta:

  • la sanzione per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, pari a 250 euro, ridotta a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
  • la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, pari al 30% dell’imposta non versata (15% dell’imposta, per i versamenti entro 90 giorni dalla scadenza), ferma la riduzione derivante dal ravvedimento operoso.

Se la dichiarazione IVA è presentata dopo il 31 luglio 2023, si considera omessa ed è applicabile la sanzione di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 e cioè pari:

  • al 120% fino al 240% (con un minimo di 250 euro) dell’ammontare dell’IVA dovuta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione;
  • al 60% fino al 120% dell’imposta dovuta (con un minimo di 200 euro), nel caso in cui la dichiarazione omessa sia presentata entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno successivo (30 aprile 2024) e comunque prima dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza.

Qualora il soggetto effettui esclusivamente operazioni per le quali l’IVA non è dovuta, la sanzione è fissa e va da 250 a 2.000 euro (o da 150 a 1.000 euro se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo), ex art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997.
Nell’ipotesi di dichiarazione omessa, le sanzioni non possono essere regolarizzate con il ravvedimento operoso (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997 e C.M. n. 42/E/2016).

Resta possibile la presentazione di una dichiarazione integrativa, da parte del soggetto passivo, per emendare omissioni o errori relativi alla compilazione del modello.
Nel caso della dichiarazione 2023, trasmessa entro il 31 luglio 2023, è possibile presentare la c.d. “integrativa” entro il 31 dicembre 2028, (termini di decadenza dell'accertamento ex art. 57 del D.P.R. n. 633/1972).

La dichiarazione IVA integrativa può essere presentata allo scopo di:

  • apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se assenti nell'originaria (interpello n. 289/2021),
  • o di modificare la scelta sull’utilizzo del credito IVA (interpello n. 231/2020),
  • o portare in detrazione l'IVA su una fattura d’acquisto ricevuta nel 2022, ma non registrata tempestivamente. Il diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito: l’avvenuta esigibilità dell’imposta e il possesso di una valida fattura d’acquisto. Il diritto può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti e con riferimento allo stesso periodo d’imposta. Tuttavia, il soggetto passivo che non abbia esercitato per tempo il diritto alla detrazione dell’IVA riferita a una fattura ricevuta nel 2022 può recuperare l’imposta assolta presentando una dichiarazione integrativa “a favore” non oltre il 31 dicembre 2028.

Questo documento fa parte del FocusDICHIARATIVI 2023