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La cessione del credito d’imposta tra privati non è tassabile

28 Luglio 2023
La cessione del credito d’imposta tra privati non è tassabile

L’impasse del mercato dei crediti edilizi, unita alla difficoltà nel trovare soggetti disponibili ad acquistare gli stessi, hanno reso sempre più diffuso il ricorso alla cessione del credito tra e verso soggetti privati, generando diversi dubbi circa la rilevanza fiscale o meno del “guadagno” connesso al maggior valore nominale del credito rispetto all’importo effettivamente corrisposto a fronte del suo acquisto.

Un soggetto diverso da una banca o altro intermediario finanziario (soggetto privato) può certamente compiere operazioni di acquisto di crediti di imposta per finalità di investimento finanziario (cioè per utilizzarlo in compensazione in F24), ma anche operazioni di acquisto finalizzate alla successiva rivendita dei crediti d’imposta acquisiti.

La circolare 29 novembre 2021, n. 16 (§ 1.2.3) chiarisce che la stipula dell’accordo tra le parti di cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante al beneficiario che sostiene le spese agevolate, non è soggetta a particolari requisiti formali, ma la data di conclusione dell’accordo deve essere indicata nell’apposita sezione del modello di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’opzione esercitata (campo “Data di esercizio dell’opzione” nel Quadro D della “Comunicazione”).

In generale, è sempre preferibile mettere nero su bianco l’accordo di cessione del credito di imposta e questo avrà data ante 31 marzo 2023.

Con la Risposta a istanza di interpello 24 maggio 2021, n. 369, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come agire ai fini IVA e imposta di registro nella predisposizione di tale atto:

  • ai fini IVA, l’operazione è esente ex art. 10, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, cioè rientra tra le “prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento”. L’operazione non è soggetta all’obbligo di emissione della fattura, salvo che sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (art. 22, comma 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/1972) e ferma restando la possibilità di procedere all’emissione della fattura su base volontaria;
  • ai fini dell’imposta di registro, la cessione è esclusa dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986, in quanto non sono soggetti all’obbligo di registrazione tutti gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute”. In ogni caso, la registrazione su base volontaria dell’atto di cessione del credito d’imposta ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 sconta l’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro.

Quanto all’imposizione ai fini delle imposte sui redditi, la Risposta all’interpello n. 105/2020 ha chiarito che la cessione del credito Irpef/Ires corrispondente alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, qualora effettuata a un corrispettivo più basso del valore nominale:

  • genera per il cessionario una sopravvenienza attiva imponibile, come reddito di impresa, nell’esercizio in cui il credito di imposta viene acquisito (secondo quanto dispone l’art. 88 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR);
  • viceversa tale differenza non rientra tra i redditi diversi delle persone fisiche elencati tassativamente nell’art. 67 del TUIR, né tra quelli di capitale (artt. 44 e 45 del TUIR).

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023