Il Superbonus 110% è stato prorogato sino a tutto il 2025 per gli interventi effettuati dai soggetti di cui:
dell’art. 119, comma 9, del D.L. n. 34/2020.
Il comma 8-bis dell’art. 119, come da ultimo modificato dall’art. 01, comma 1, del D.L. 11/2023 (c.d. “Decreto Blocca opzioni”), stabilisce invece che il superbonus si applica anche agli oneri sostenuti:
Soggetti che sostengono gli oneri | Scadenza entro cui vanno sostenuti gli oneri |
Condomìni | 31.12.2025 |
Persone fisiche per interventi su parti comuni di edifici interamente posseduti | 31.12.2025 |
Persone fisiche per interventi “trainati” su singole unità immobiliari site nei
le cui parti comuni sono oggetto di interventi agevolati (anche in assenza di interventi “trainanti” sulle parti comuni, se l’immobile è vincolato o soggetto a restrizioni edilizie) |
31.12.2025 |
ONLUS, ODV e APS |
31.12.2025 |
IACP ed enti equivalenti |
30.6.2023 Ampliamento al 31.12.2023 se al 30.6.2023 gli interventi sono eseguiti |
Persone fisiche per interventi “trainati” |
30.6.2023 Ampliamento al 31.12.2023 se al |
Cooperative edilizie a proprietà |
30.6.2023 Ampliamento al 31.12.2023 se al 30.6.2023 gli interventi sono eseguiti per almeno il 60% |
Persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari |
Interventi avviati ante 1.1.2023: Ampliamento al 30.9.2023 se al |
Casi diversi | 30.6.2022 |
Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023
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