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Forfetari e integrazione delle fatture Amazon

21 Luglio 2023
Forfetari e integrazione delle fatture Amazon

Il forfetario, pur essendo un soggetto in franchigia IVA, spesso deve effettuare delle operazioni con l’estero, che lo obbligano a determinati adempimenti. L’alea che pervade queste operazioni è spesso nebulosa.

Riepiloghiamo le diverse casistiche, partendo dal presupposto che se il forfetario emette fattura cartacea perché non ha superato la soglia dei 25.000 euro, non è nemmeno tenuto all’invio dell’esterometro; fatturazione elettronica ed esterometro vanno a braccetto.

Nella FAQ n. 150 del 22 dicembre 2022 e circolare n. 26/E/2022 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfetari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022. Dunque, i soggetti in regime forfetario con ricavi > 25.000 € devono emettere fatture elettroniche e fare l’esterometro, mentre quelli che stanno sotto soglia non hanno questi due adempimenti.

In generale, poi, si ricorda che:

  • NON è stato introdotto l’obbligo di integrazione/autofatturazione elettronica degli acquisti esteri (TD17, TD18, TD19): resta una facoltà;
  • NON è stato introdotto l’obbligo di integrazione elettronica degli acquisti da fornitori italiani in reverse (TD16): resta una facoltà.

Riepilogo operazioni con l’estero e adempimenti del forfetario:

Forfetario che effettua:

Operazione

Adempimenti:

Acquisti UE di beni di importo inferiore a € 10.000,00

NON è Acquisto intracomunitario (salvo opzione) - (art. 38, comma 5, D.L. n. 331/1993)

Se acquisto con AMAZON devo verificare i volumi di acquisto.

Acquisti UE di beni di importo superiore a € 10.000,00

È Acquisto intracomunitario
(art. 38, D.L. n. 331/1993)

  • Integrazione fattura con aliquota e IVA
  • No detrazione IVA
  • Versamento IVA entro il 16 del mese successivo

Cessione “intracomunitaria” di beni Identificazione operazione

Operazione interna senza diritto di rivalsa (FC IVA)

I contribuenti forfetari non addebitano IVA a rivalsa. Il cedente deve indicare nella fattura emessa che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. n. 331/1993”. Il cedente non è tenuto ad iscriversi nella banca dati VIES, né a compilare il Modello INTRA 1-bis.

Servizi resi a NON residenti in Italia

Per le prestazioni di servizi da soggetti in regime forfetario, se rese:

  • a soggetti passivi d’imposta (B2B), valgono le regole di territorialità ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972, secondo le quali per le prestazioni c.d. generiche l’IVA è assolta dal committente nel proprio Paese e il contribuente forfetario emette la fattura con le seguenti indicazioni:
    • “INVERSIONE CONTABILE” per il committente UE;
    • OPERAZIONE NON SOGGETTA” per il committente extraUE; essendo l’operazione non territorialmente rilevante IVA in Italia;
  • a soggetti privati (B2C), sono territorialmente rilevanti in Italia e pertanto sono fatturate dal contribuente forfetario secondo le regole ordinarie (senza applicazione dell’IVA ex art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario).

N.B. Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, i quali, se resi a privati consumatori comunitari, sono soggetti ad IVA nel luogo in cui il committente è stabilito oppure ha il domicilio o la residenza, si applicano le ordinarie regole di territorialità previste dall’art. 7-ter. Di conseguenza:

  • nei rapporti B2B, l’IVA va assolta dal committente nel proprio Paese, poiché l’operazione è fuori campo Iva in Italia;
  • nei rapporti B2C, il prestatore può identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi, per assolvere l’IVA ivi dovuta;
  • o, in alternativa, avvalersi del regime Mini One Stop Shop (c.d. MOSS), ex art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972. L’operatore nazionale si registra in Italia utilizzando la procedura on-line, invia telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali e provvede al versamento dell’IVA dovuta. Lo Stato membro di identificazione (l’Italia), a sua volta, ripartisce l’IVA tra i singoli Stati membri di consumo sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni trimestrali.

Acquisti intracomunitari di servizi

  • Acquisto ai sensi art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972
  • Integrazione fattura con aliquota e IVA
  • No detrazione IVA
  • Versamento IVA entro il 16 del mese successivo

Le cessioni all’esportazione non costituiscono causa di esclusione dal regime forfetario. L’art. 1, comma 58, lett. e), Legge n. 190/2014 stabilisce, infatti, che i forfetari possono effettuare:

  • cessioni all’esportazione ed operazioni assimilate;
  • importazioni, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

L’art. 7-sexies, D.L. n. 193/2016, ha disposto che le cessioni all’esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. n. 633/1972, siano ammesse nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un apposito Decreto, che tuttavia non è mai stato emanato.