Relativamente alla deducibilità dei canoni di leasing, negli anni la normativa è sempre stata ballerina. Le condizioni alle quali è possibile dedurre i canoni di leasing sono diverse a seconda della data di stipula dei relativi contratti:
Per i contratti stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2008 valgono le norme in vigore al momento di stipula, fino ad estinzione dei contratti medesimi.
Si ricorda che l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi:
Tabella di riepilogo
Nella tavola di sintesi che segue si evidenziano i limiti ed il periodo di efficacia della norma, tenendo sempre presente che la verifica deve essere effettuata prendendo a riferimento la data di stipulazione di ogni singolo contratto.
Impresa utilizzatrice |
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Tipo di bene |
Stipula contratto |
Regime fiscale |
Mobile |
Dal 1° gennaio 2014 |
Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto (deducibilità nel periodo minimo 1/2 del periodo di ammortamento). |
Dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 |
Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto (deducibilità nel periodo minimo 2/3 del periodo di ammortamento). |
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Dal 1° gennaio 2008 al 28 aprile 2012 |
Deducibili se la durata del contratto è pari o superiore a 2/3 del periodo di ammortamento. |
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Dal 1° gennaio 1988 e fino al 31 dicembre 2007 |
Deducibili se la durata del contratto è pari o superiore alla metà del periodo fiscale di ammortamento, così desumibile:
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Fino al 31 dicembre 1987 |
Canoni comunque deducibili. |
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Autoveicoli a deducibilità limitata (art. 164, comma 1, lett. b), TUIR) |
Dal 29 aprile 2012 |
Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto (nel rispetto delle regole previste dall’art. 102, comma 7, TUIR e nei limiti previsti dall’art. 164 TUIR: deduzione nel periodo minimo pari a quello dell’ammortamento). |
Dal 12 agosto 2006 al 28 aprile 2012 |
I canoni sono deducibili nei limiti previsti dal TUIR, se la durata del contratto è pari o superiore all’intero periodo di ammortamento risultante in base all’applicazione del coefficiente ministeriale. |
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Dal 1° gennaio 1988 all’11 agosto 2006 |
I canoni sono deducibili se la durata del contratto è pari o superiore alla metà del periodo fiscale di ammortamento. |
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Fino al 31 dicembre 1987 |
Canoni comunque deducibili. |
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Immobile |
Dal 1° gennaio 2014 |
Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto (deduzione nel periodo minimo 12 anni). |
Dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 |
Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto (deduzione nel periodo minimo 2/3 del periodo di ammortamento - min. 11 anni e max 18 anni). |
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Dal 1° gennaio 2008 al 28 aprile 2012 |
La durata del contratto non deve essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento in base al coefficiente ministeriale. Se i 2/3 del periodo di ammortamento sono inferiori a 11 anni, il contratto deve comunque durare almeno 11 anni; se i 2/3 sono superiori a 18 anni, è sufficiente che il contratto duri almeno 18 anni. |
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Dal 4 dicembre 2005 e fino al 31 dicembre 2007 |
La durata del contratto deve essere non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale e comunque compresa tra un minimo di 8 anni e un massimo di 15. |
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Dal 2 marzo 1989 al 3 dicembre 2005 |
A condizione che la durata del contratto sia pari o superiore a 8 anni. |
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Fino al 1° marzo 1989 |
Canoni comunque deducibili. |
Questo documento fa parte del FocusDICHIARATIVI 2023
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