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Dichiarazioni e modelli

Quali documenti conservare per non perdere il bonus barriere architettoniche?

17 Luglio 2023
Quali documenti conservare per non perdere il bonus barriere architettoniche?

Per non perdere il bonus è necessario acquisire tra l’altro una relazione tecnica, redatta dal serramentista o da un professionista abilitato, volta ad illustrare lo stato dell’immobile ante e post intervento nonché spiegare gli interventi eseguiti per rimuovere le barriere architettoniche. L’indicazione è arrivata dalle principali associazioni di produttori di serramenti, in particolare Unicmi, al fine di colmare il vuoto lasciato dalla  su uno dei documenti centrali previsti ai fini dell’agevolazione.

Ai fini della fruizione del bonus barriere architettoniche al 75%, al debutto nei modelli Redditi 2023, il documento di prassi aveva indicato i seguenti documenti da acquisire o conservare ai fini di eventuali controlli:

  • fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
  • autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
  • e, infine, la “documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al ”.

Con riferimento a tale ultimo documento, tuttavia, l’Agenzia si era limitata a ricalcare la norma senza spiegare nel dettaglio in che cosa consistesse la documentazione. In soccorso è quindi giunta Ucmi (Unione nazionale delle industrie delle costruzioni metalliche dell’involucro e dei serramenti) spiegando ai propri iscritti che sarà necessario predisporre una relazione tecnica, redatta dal serramentista o da un tecnico abilitato se ne è previsto il coinvolgimento.

In tale documento è necessario:

  • dimostrare lo stato di fatto ante intervento con evidenza delle barriere architettoniche presenti che si intendono eliminare con l’intervento;
  • allegare: documentazione fotografica, misurazioni dell’immobile sul quale si interviene e relativi disegni grafici che attestino, ad esempio che:
    • i terminali dell’impianto elettrico, ovvero quei componenti che si devono interfacciare con l’utente per l’utilizzo e la gestione dell’impianto in ambiente interno o esterno, siano posti ad un’altezza compresa tra i 40 e i 140 cm dal piano pavimento;
    • l’impianto citofonico sia posto fuori dall’edificio ad un’altezza compresa tra i 110 e i 130 cm piano di calpestìo;
    • il cambio di infissi sia eseguito con un’altezza corretta e facilità di apertura;
    • per i servizi igienici devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote. Va essere previsto l’accostamento laterale alla tazza wc, bidet, vasca, doccia, lavatrice e, per il lavabo, l’accostamento frontale del tipo a mensola e la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca;
  • il superamento delle barriere raggiunto post-intervento.