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Superbonus 90%: la destinazione ad ''abitazione principale'' può essere verificata a fine lavori

11 Luglio 2023
Superbonus 90%: la destinazione  ad  ''abitazione  principale''  può essere verificata a fine lavori

L'articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che disciplina la  detrazione al 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (es. per l'installazione del  fotovoltaico  e  delle  colonnine di  ricarica  di  veicoli  elettrici) nonché  al  consolidamento  statico  o  alla  riduzione  del  rischio  sismico  degli edifici (c.d. Super sisma bonus), si affianca al già esistente ''eco- bonus'' e "bonus casa", nonchè al ''sismabonus'',  attualmente  disciplinate,  rispettivamente,  dagli  articoli 14 e 16  del D.L. 4 giugno 2013, n. 63.

Tali disposizioni sono state oggetto di successivi interventi normativi  con il D.L. 176/2022  (cd.  decreto  Aiuti­-quater), con la legge di Bilancio 2023 e  con il D.L. 11/2023 , che hanno modificato l'ambito soggettivo di applicazione e la misura della detrazione spettante.

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di  un'attività d'impresa, arti e professioni, il Superbonus spetta nella misura del 90%  delle  spese  sostenute entro il  31  dicembre 2023, a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, 
  • che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale,
  • e che il contribuente abbia un  ''reddito di riferimento'', determinato ai sensi del comma 8­-bis.1 dell'articolo  119, non superiore a 15.000 euro.

Con la C.M. n. 13/E del 13 giugno 2023 è stato chiarito che la verifica del rispetto dei requisiti costituisce una novità dell'attuale disciplina del Superbonus che riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.

La circolare ha anche chiarito che per «interventi avviati dal 1° gennaio  2023»  devono  intendersi,  in  generale,  gli  interventi  per  i  quali  la  comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata  (CILA)  sia  stata  presentata a  decorrere  dalla  predetta  data e la cui  data  di inizio lavori, indicata  nella  medesima CILA, sia successiva al 31 dicembre 2022

Possono rientrare, inoltre, nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio dall'anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un'attestazione resa dal direttore dei  lavori secondo le modalità dell'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del  D.P.R. n. 445 del 2000.

In  merito  al  requisito  della  destinazione  dell'unità  immobiliare  ad  abitazione  principale,  la  circolare  chiarisce  che  possa  essere  applicata  la  definizione  del  comma  3­-bis   dell'articolo  10  del TUIR, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a  titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente».

La C.M. n.13/E/2023  ha,  inoltre,  chiarito  che,  qualora  l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus spetta  per  le  spese  sostenute  per  i  predetti  interventi  a  condizione  che  il  medesimo  immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.

Ciò  premesso,  l'Istante dell'Interpello oggetto di commento,  nel  rispetto  di  ogni  altra  condizione  e  adempimento,  potrà  fruire  del  Superbonus  nella  misura  del  90% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l'immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale, nel senso sopra  chiarito, al termine degli interventi .

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023