L'articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che disciplina la detrazione al 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (es. per l'installazione del fotovoltaico e delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Super sisma bonus), si affianca al già esistente ''eco- bonus'' e "bonus casa", nonchè al ''sismabonus'', attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63.
Tali disposizioni sono state oggetto di successivi interventi normativi con il D.L. 176/2022 (cd. decreto Aiuti-quater), con la legge di Bilancio 2023 e con il D.L. 11/2023 , che hanno modificato l'ambito soggettivo di applicazione e la misura della detrazione spettante.
Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, arti e professioni, il Superbonus spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
Con la C.M. n. 13/E del 13 giugno 2023 è stato chiarito che la verifica del rispetto dei requisiti costituisce una novità dell'attuale disciplina del Superbonus che riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.
La circolare ha anche chiarito che per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023» devono intendersi, in generale, gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la cui data di inizio lavori, indicata nella medesima CILA, sia successiva al 31 dicembre 2022.
Possono rientrare, inoltre, nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio dall'anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un'attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
In merito al requisito della destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale, la circolare chiarisce che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell'articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente».
La C.M. n.13/E/2023 ha, inoltre, chiarito che, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.
Ciò premesso, l'Istante dell'Interpello oggetto di commento, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento, potrà fruire del Superbonus nella misura del 90% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l'immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale, nel senso sopra chiarito, al termine degli interventi .
Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023
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