L’indennità una tantum di 200 euro ex art. 33 del D.L. n. 50/2022 e dell’integrazione di 150 euro ex art. 20 del D.L. n. 144/2022 per i lavoratori autonomi e i professionisti, iscritti ad una delle gestioni INPS, e non titolari di partita IVA, in seguito all’estensione operata con il D.M. 7 dicembre 2022, n. 6, non vanno indicate nel Modello Redditi 2023 (anno 2022).
Si ricorda che i beneficiari dell’indennità una tantum sono:
Il 30 aprile 2023 scadeva il termine per la presentazione della domanda.
Il D.M. 19 agosto 2022 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (G.U. 24 settembre 2022, n. 224, in vigore dal 9 ottobre 2022, all’art. 2 stabilisce che l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.
Pertanto, considerato che l’una tantum non rileva ai fini fiscali, non va indicata nel prospetto degli aiuti di Stato, la stessa non deve in ogni caso essere inclusa nella dichiarazione dei redditi.
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