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Bonus edilizi e cessione parziale del credito: facciamo chiarezza

3 Luglio 2023
Bonus edilizi e cessione parziale del credito: facciamo chiarezza

Sulla scorta dei numerosi quesiti pervenuti in redazione sembra potersi affermare che, nonostante siano già passati due anni dall’applicabilità dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, la cessione parziale dei crediti derivanti dai bonus edilizi non ha abbia ancora chiarito tutte le perplessità operative di contribuenti e addetti ai lavori con gli istituti finanziari stessi che, sembra di capire, in alcuni casi adottano soluzioni o proposte fuorvianti.

Gli elementi di maggiore incertezza non riguardano tanto le cessioni successive alla prima opzione (sul punto si rammenta che è necessario evitare di frazionare ulteriormente le singole rate annuali in cui la piattaforma – dallo scorso maggio – suddivide l’importo) quanto, piuttosto, il corretto comportamento da tenere per quanto riguarda il primo beneficiario.

Accade spesso, infatti, che il contribuente ipotizzi il recupero dell’agevolazione con un mix tra detrazione e cessione del credito (o sconto in fattura), mirato a saturate la propria capienza d’imposta prospettica e cedere soltanto la relativa eccedenza.

Al riguardo, già con la circolare n. 24/E/2020, l’Agenzia era intervenuta a fugare ogni dubbio circa la possibilità di effettuare lo sconto in fattura in misura parziale, pur non riproponendo un esempio analogo anche per la cessione del credito e di qui alimentando i dubbi circa la possibilità di mettere in atto un’analoga monetizzazione parziale (che si fondava per altro sul diverso dato testuale relativo alle due opzioni recate dalle lettere a) e b) dell’art. 121 , comma 1 del Decreto Rilancio).  

Il tema, stante la sua primaria rilevanza, è stato oggetto di diversi chiarimenti di prassi successivi nei quali è stato puntualizzato che:

  • l’opzione esercitata con riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta “N” non condiziona la modalità di fruizione dell’agevolazione con riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta N+1 e nei successivi (risposta n. 279/2022);
  • il tax credit relativo ai singoli SAL e al saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente senza configurare una cessione parziale (circolare n. 19/E/2022);
  • se sul medesimo immobile vengono effettuati più interventi agevolabili (es. cappotto termico + pannelli solari e infissi), il contribuente può liberamente decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, con riferimento alle spese sostenute per ciascun intervento, indipendentemente dalla scelta operata con riferimento agli altri.

Più di recente è arrivata un’ulteriore apertura da parte dell’Amministrazione finanziaria secondo cui il contribuente può beneficiare, anche nell’ambito del medesimo intervento edilizio, direttamente in dichiarazione della detrazione delle spese sostenute per alcuni fornitori e scegliere invece la strada della cessione del credito o sconto in fattura sulle spese relative ad altri fornitori (Telefisco 2023).

L’unità minima singolarmente cedibile dovrebbe essere quindi il complesso di spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti del medesimo fornitore e ciò anche nell'ambito di un medesimo intervento, caratterizzato dal medesimo codice nella comunicazione di opzione. Oltre, il frazionamento della detrazione (ad esempio per fattura) deve ritenersi illegittimo. Parimenti preclusa la possibilità di cedere alla banca solo la prima rata (1/4) del credito sotteso alla detrazione maturata pagando uno specifico fornitore e tenere gli altri ¾ in dichiarazione. Anche qui, sulla scorta delle segnalazioni arrivate circa le richieste degli istituti finanziari, sembrerebbe esserci un gran bisogno di chiarezza. 

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023