In ambito IVA, in caso di mancata ricezione della fattura di acquisto entro 4 mesi dalla data dell’operazione, l’acquirente è tenuto a emettere l’autofattura TD20 entro i successivi 30 giorni. Oltre tale termine si applica una sanzione del 100% con minimo di 250 euro.
La fattispecie in argomento è normata dall’art. 5, comma 8 , del D.Lgs. n. 471/1997 secondo cui il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, ha acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:
Pertanto, se il contribuente non riceve la fattura di acquisto entro quattro mesi dalla data di operazione, ovvero in caso di fattura irregolare, per evitare sanzioni e interessi ai fini IVA, si rende necessario emettere nei trenta giorni successivi l’autofattura utilizzando il codice TD20.
Oltre tale termine si è esposti alla sanzione amministrativa determinata in misura pari al 100% dell’IVA applicata in fattura con un minimo di 250 euro (oggetto però di ravvedimento operoso).
Al netto delle sanzioni applicabili, la regolarizzazione è sempre consigliata così che possa sussistere un documento utile ai fini IVA.
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