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Tardiva emissione autofattura con codice TD20 con sanzione del 100%

30 Giugno 2023
Tardiva emissione autofattura con codice TD20 con sanzione del 100%

In ambito IVA, in caso di mancata ricezione della fattura di acquisto entro 4 mesi dalla data dell’operazione, l’acquirente è tenuto a emettere l’autofattura TD20 entro i successivi 30 giorni. Oltre tale termine si applica una sanzione del 100% con minimo di 250 euro.

La fattispecie in argomento è normata dall’art. 5, comma 8 , del D.Lgs. n. 471/1997 secondo cui il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, ha acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

  • se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il 30° giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;
  • se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando entro il 30° giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Pertanto, se il contribuente non riceve la fattura di acquisto entro quattro mesi dalla data di operazione, ovvero in caso di fattura irregolare, per evitare sanzioni e interessi ai fini IVA, si rende necessario emettere nei trenta giorni successivi l’autofattura utilizzando il codice TD20.

Oltre tale termine si è esposti alla sanzione amministrativa determinata in misura pari al 100% dell’IVA applicata in fattura con un minimo di 250 euro (oggetto però di ravvedimento operoso).

Al netto delle sanzioni applicabili, la regolarizzazione è sempre consigliata così che possa sussistere un documento utile ai fini IVA.