L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito il perimetro di spettanza agli eredi delle ristrutturazioni edilizie. Un caso particolare che può presentare dubbi interpretativi riguarda però il trasferimento delle detrazioni in ipotesi di immobile che non rientra nell’asse ereditario.
Con circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale.
Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius. Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.
Tanto premesso si consideri il caso particolare il di un contribuente, deceduto nel 2022, beneficiario delle detrazioni per ristrutturazione edilizia per interventi effettuati sulla casa di abitazione, ma di proprietà della moglie.
Sulla scorta di quanto sopra si dovrebbe poter ritenere che le rate residue di detrazione possono essere usufruite dalla moglie, unica erede, anche se l’immobile non le è pervenuto in successione perché era già suo, purché la stessa resti nella detenzione materiale e diretta del bene. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che in caso di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese per interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare, che ne diventa erede, quest’ultimo può continuare a usufruire delle rate residue della detrazione spettante alla persona deceduta (circolare 28/E/2022). A parere di chi scrive, ciò dovrebbe restare valido anche nel caso in cui l’unità immobiliare oggetto degli interventi non sia stata acquisita per successione in quanto, come nell’esempio, era già tra i beni di proprietà dell’erede.
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