La separazione e il divorzio sono eventi nella vita dei contribuenti che comportano criticità dal punto di vista psicologico, ma anche accertamenti fiscali. Gli errori sono frequenti. L’importo dell’assegno corrisposto all’ex coniuge per il suo mantenimento:
Con la circolare n. 15/E/2023 del 19 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulla normativa e la prassi di riferimento a pag. 15.
Sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Va fatta attenzione alla somma indicata nel provvedimento:
Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento (risoluzione 19 novembre 2008, n. 448/E).
Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (risoluzione 15 giugno 2009, n. 157/E).
Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.
È deducibile anche il c.d. “contributo casa”, cioè le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinata per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo 16 relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 4.1).
Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.
La deduzione non spetta per:
Gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti |
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Assegno periodico corrisposto al coniuge |
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Questo documento fa parte del FocusDichiarazione 730/2023
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