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La deducibilità dell’assegno periodico corrisposto al coniuge (rigo E22 del 730/2023)

21 Giugno 2023
La deducibilità dell’assegno periodico corrisposto al coniuge (rigo E22 del 730/2023)

La separazione e il divorzio sono eventi nella vita dei contribuenti che comportano criticità dal punto di vista psicologico, ma anche accertamenti fiscali. Gli errori sono frequenti. L’importo dell’assegno corrisposto all’ex coniuge per il suo mantenimento:

  • è deducibile per chi lo eroga (al rigo E22 del modello 730/2023 o RP22 del Modello Redditi PF 2023), ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR;

  • imponibile per chi lo percepisce (rigo C6 sezione II del 730/2023 o RC7del Modello Redditi PF 2023) come reddito assimilato di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i) TUIR.

Con la circolare n. 15/E/2023 del 19 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulla normativa e la prassi di riferimento a pag. 15.

Sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Va fatta attenzione alla somma indicata nel provvedimento:

  • se è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del D.P.R. n. 42/1988)
  • se dettagliata la quota, essa per la parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento (risoluzione 19 novembre 2008, n. 448/E).

Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (risoluzione 15 giugno 2009, n. 157/E).

Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.

È deducibile anche il c.d. “contributo casa”, cioè le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinata per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo 16 relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 4.1).

Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.

La deduzione non spetta per:

  • le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, risposta 3.1);
  • l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso, la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (risoluzione 11 giugno 2009, n. 153/E);
  • le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento (circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, risposta 3.2).

Gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia Documenti

Assegno periodico corrisposto al coniuge

  • sentenza di separazione o divorzio;
  • accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria di cui all’art. 6 del D.L. n. 132/2014;
  • accordo e conferma dell’accordo di cui all’art. 12 del D.L. n. 132/2014;
  • bonifici o ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2022 o dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.

Questo documento fa parte del FocusDichiarazione 730/2023