L’omessa compilazione di un quadro (quadro RU in questo caso) del modello dichiarativo, necessario per fruire di un credito d’imposta, utilizzandolo in compensazione in un anno diverso dalla sua genesi, può essere “corretta”.
I crediti d’imposta R&S vanno indicati nel quadro RU.
Infatti, la compilazione del suddetto quadro RU assolve una funzione dichiarativa, ma consente all’Amministrazione anche di poter stabilire il corretto utilizzo del credito residuo di anno in anno, soprattutto con riguardo alle compensazioni effettuate.
L’Agenzia Entrate sta recapitando in questi giorni ai contribuenti inadempienti un avviso da controllo automatizzato ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 chiedendo il recupero di crediti di imposta utilizzati in F24, ma non indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dalla Legge n. 190/2014 (e tutte le norme successive) non considera la mancata segnalazione in dichiarazione dei redditi una causa di decadenza dal bonus. Ne dà atto l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13 del 27 aprile 2017 rispondendo ad uno specifico quesito sul tema. Non solo, ma né l’art. 3 del D.L. n. 145/2013, né il Decreto attuativo della norma agevolativa prevedono l’indicazione in dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all’agevolazione.
Dalla compilazione del quadro RU, quindi, non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito di imposta, né quello a partire da quando è possibile la sua fruizione, stante l’automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate. La mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa.
Si deve quindi procedere alla presentazione del modello 2020 (anno 2019) integrativo e poi, una volta attesi una decina di giorni, attivare il canale CIVIS per richiedere lo sgravio dell’avviso.
Infatti, l’omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la sanzione prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 471 (da 250 euro a 2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso.
Non è aiuto di Stato (circolare 16 marzo 2016, n. 5, § 6 - Bonus ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato; per tale motivo, detto credito non deve essere registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 31 maggio 2017; così come il Bonus ricerca, sviluppo, innovazione ex art. 1, comma 198 ss. della Legge n. 160/2019, modificato dalla Legge n. 178/2020 con risposta a interrogazione parlamentare 5-03577/2020).
È invece aiuto di Stato il Bonus ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 del D.L. n. 34/2020 e art. 1, comma 185, della Legge n. 178/2020). La suddetta maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. UE 651/2014. Nella tabella relativa ai codici aiuti di Stato è previsto il codice aiuto “61” e le specifiche tecniche prevedono la compilazione del rigo RS401 qualora nel rigo RU1 sia indicato il codice credito “L1” e sia compilato il rigo RU5, colonna 1.
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