Si applica l’aliquota IVA del 10% alla cessione dei dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinate. Diversamente, ai dispositivi medici che non possono essere classificati in tale voce non può ritenersi applicabile l'aliquota IVA ridotta. Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 345/E del 13 giugno 2023.
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