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730/2023: criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza nei rimborsi

12 Giugno 2023
730/2023: criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza nei rimborsi

L'Agenzia Entrate conferma anche per l'anno d'imposta 2022 gli elementi di incoerenza dei modelli 730/2023 con risultato a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.

Con Provvedimento n. 203543 del 9 giugno 2023, infatti, viene ribadito che sono tali:

  • lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle CU e nelle dichiarazioni dell’anno precedente o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle CU;
  • la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Si ricorda che tale procedura si applica anche ai modelli 730/2023 presentati a un CAF o professionista con l’INPS quale sostituto d’imposta.

I criteri sono quelli che erano già previsti in relazione ai modelli:

  • 730/2020 (provvedimento 5 giugno 2020, n. 225347 );
  • 730/2021 (provvedimento 24 maggio 2021, n. 125708 );
  • 730/2022 (provvedimento 30 maggio 2022, n. 184653 ).

L’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, in presenza di situazioni considerate “a rischio”, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:

  • presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
  • o determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

L’attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine. 

A conclusione delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

L’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che tali disposizioni si applichino anche ai modelli 730 presentati:

  • tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
  • a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

Se la dichiarazione è stata inclusa nei controlli preventivi:

  • l’Agenzia delle Entrate non rende subito disponibile il 730-4 e informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
  • il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30 novembre con F24 (circolare 12 marzo 2018, n. 4 , § 7).

Questo documento fa parte del FocusDichiarazione 730/2023