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Dichiarazioni e modelli

Quadro RU del modello Redditi: quando indicare il titolare effettivo

7 Giugno 2023
Quadro RU del modello Redditi: quando indicare il titolare effettivo

Nel quadro RU dei modelli Redditi SC, SP e PF 2023 è stato inserito il nuovo rigo RU150 denominato “Titolare effettivo”. Tale rigo deve essere compilato con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, al credito d’imposta relativo alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, nonché al credito d’imposta per la formazione.

Nel modello Redditi 2023 debuttano due nuovi righi nel quadro RU, nei quali devono essere fornite informazioni mai richieste prima d’ora. Si tratta dei righi RU150 e RU151. La problematica della compilazione dei nuovi righi si presenta solo in caso di compilazione della Sezione IV – con riferimento alle seguenti agevolazioni:

  • FORMAZIONE 4.0 (Codice credito F7) - Credito d’imposta per le attività di formazione (art. 1, comma 46, legge n. 205/2017; art. 1 , commi da 78 a 81, legge n. 145/2018; art. 1 , commi da 210 a 217, legge n. 160/2019; art. 1 , comma 1064, lett. i) e l), legge n. 178/2020; art. 22 del D.L. 50/2022);
  • RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 2020-2022 (Codice credito L1) - Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1 , commi da 198 a 206, legge n. 160/2019; art. 1 , commi 185, 186 e 1064, lett. a), legge n. 178/2020; art. 1 , comma 45, legge n. 234/2021; art. 1 , comma 268, legge n. 197/2022);
  • INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2022 (Codici credito L3 – 2L – 3L) - Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art. 1 , commi da 1051 a 1063, legge n. 178/2020; art. 20 , comma 1, D.L. 73/2021; art. 1 , comma 44, legge n. 234/2021).

Le istruzioni per la compilazione dei modelli dichiarativi prevedono che, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 22 del Regolamento (Ue) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste informazioni volte ad accertare:

  • la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi;
  • il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

Tali informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022 (tranne che nel modello Redditi PF 2023, nel quale non si fa riferimento al citato triennio, se non nelle istruzioni).

Pertanto, nel Rigo RU150, per ciascun titolare effettivo persona fisica, e per ciascun periodo di imposta 2020, 2021 e 2022 (per i quali si è beneficiato del credito) deve essere indicato:

  • il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
  • il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
  • i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).

Se il beneficiario del credito ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito dovrà essere compilato anche il rigo RU151 al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento. In particolare, occorre indicare:

  • in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
  • in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
  • in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.

Questo documento fa parte del FocusDICHIARATIVI 2023Quadro RU