Come noto, per i soggetti IRES, è possibile beneficiare dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE). Al fine di determinare correttamente questo beneficio occorre considerare che l’ACE individua una quota parte del reddito non assoggettata a tassazione quantificata applicando un coefficiente di remunerazione all’incremento del Patrimonio netto contabile rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2010, senza tener conto dell’utile di esercizio.
In particolare, Ai fini del calcolo della “base ACE”, rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio:
Per cui, tenendo conto della conformazione del modello REDDITI SC 2023, si dovrà procedere nel modo a determinare il beneficio ACE nel modo seguente:
Il totale di questi valori dovrà essere indicato nel rigo RS113, colonna 1. Nella colonna 2, invece, dovranno, essere inserite:
Entrambi questi valori rilevano per l’intero ammontare, senza ragguaglio ad anno.
Un’ulteriore variazione negativa, da indicare in colonna 3 del medesimo rigo RS113, sarà derivante dall’applicazione delle c.d. clausole “anti-abuso” previste dall’art. 10 del D.M. 3.8.2017 che sono costituite, in estrema sintesi, da:
La differenza tra gli importi indicati in colonna 1 del rigo RS113 e quelli riportati nelle colonne 2 e 3 del medesimo rigo costituisce la variazione netta del capitale proprio che dovrà essere messa a confronto con il patrimonio netto contabile 31.12.2022. Questo confronto è necessario in quanto il beneficio ACE è previsto fino a concorrenza del patrimonio netto contabile dell’esercizio per il quale si effettua il calcolo. Al tal proposito si precisa che l’utile o la perdita 2022 sono determinati ipotizzando un’IRES teorica che non tiene conto dell’ACE e la riserva negativa per acquisto azioni proprie va detratta, così come avviene in bilancio.
Da ultimo occorrerà assumere come valore di calcolo il minore tra la variazione netta di capitale proprio ed il patrimonio netto contabile e, su questo, applicare il coefficiente di rendimento nozionale ACE dell’1,3%.
Tale rendimento nozionale rappresenta l’ammontare detassato. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare una parte di questo importo nel 2022 l’eccedenza:
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