Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 37 del 31 maggio 2023 , ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che introduce, in materia di enti, società, professioni e infrastrutture in ambito sportivo, alcune disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
In particolare:
- Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:
- resa inammissibile, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, la richiesta di iscrizione al Registro (o cancellazione d'ufficio per chi è già iscritto), in caso di mancata conformità dello statuto ai criteri previsti dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
- cancellazione in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all’esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- Inclusione per Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive associate e Enti di promozione, CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. nell’elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall'orario di lavoro. Qualora l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
- Semplificazione della disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara: sarà sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro. Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte nel proprio comune di residenza, fino a un massimo di cinquemila euro. Saranno comunque sempre dovute le comunicazioni al centro per l'impiego entro il novantesimo giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a trenta.
- Innalzamento da diciotto a ventiquattro ore della soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
- Riconoscirmento,
- per le associazioni e società sportive dilettantistiche
- iscritte nel Registro delle attività sportive dilettantistiche
- che conseguono, nell’anno sociale previsto statutariamente, complessivamente ricavi di qualsiasi natura pari o inferiori ad euro 200.000, di un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari ai contributi previdenziali a loro carico, versati sui compensi dei lavoratori sportivi.
- Istituzione di un osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport per favorire e monitorare l’attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo.
- Integrazione della normativa in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, prevedendo che, in determinati casi, l’agente sportivo possa svolgere una “doppia rappresentanza” solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria.
- Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, modificando la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche.
- Intevento in materia di discipline sportive invernali, in modo da consentire la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino nelle sue varie articolazioni.
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