Per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria è possibile beneficiare dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) tenendo conto che, ai fini della determinazione, del beneficio vi sarà una componente “fissa”, rappresentata dalla differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 e quello al 31 dicembre 2015, ed una componente “variabile”, rappresentata dagli incrementi patrimoniali avvenuti a partire dal 1° gennaio 2016.
Pertanto, al fine di effettuare correttamente il calcolo, occorre:
Questi importi costituiscono gli incrementi di capitale proprio rilevanti al fine di popolare il rigo RS45, colonna 1.
Occorrerà poi determinare i decrementi di capitale proprio (rigo RS45, colonna 2) costituiti dalle distribuzioni di riserve ai soci e riduzioni del capitale con rimborso ai soci effettuate dal 2016 al 2022 senza ragguaglio ad anno.
Un’ulteriore variazione negativa sarà anche derivante dall’applicazione delle c.d. clausole “anti-abuso” previste dall’art. 10 del D.M. 3 agosto 2017 che sono costituite, in estrema sintesi, da:
ed andranno riportate al rigo RS45 colonna 3.
La differenza tra gli importi indicati in colonna 1 del rigo RS45 e quelli portati nelle colonne 2 e 3 del medesimo rigo costituisce la variazione netta del capitale proprio che dovrà essere messa a confronto con il patrimonio netto contabile 31.12.2022. Questo confronto è necessario in quanto per i soggetti IRPEF, parimenti di quanto avviene per i soggetti IRES, il beneficio ACE è previsto fino a concorrenza del patrimonio netto contabile dell’esercizio per il quale si effettua il calcolo, computando anche l’eventuale utile o perdita.
Pertanto occorrerà assumere come valore di calcolo il minore tra la variazione netta di capitale proprio ed il patrimonio netto contabile e, su questo, applicare il coefficiente di rendimento nozionale ACE dell’1,3%.
Tale rendimento nozionale rappresenta l’ammontare detassato delle società di persone. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare una parte di questo importo nel 2022 al fine di ridurre il reddito della società lo stesso può essere trasformato in credito IRAP oppure attribuito ai soci.
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