La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, dagli enti non commerciali esentati dall’imposta municipale (comma 759, lettera g), art. 1 , legge di bilancio 2020) al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.
Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione deve essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso.
Il modello può essere trasmesso direttamente dall’ente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate o con un intermediario abilitato.
Esenzione IMU - Si ricorda che sono esenti dall'IMU gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Per beneficiare dell'esenzione IMU l'ente non commerciale deve direttamente utilizzare gli immobili nei quali si svolgono attività non commerciali.
L'esenzione spetta anche per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali (art. 82, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017).
L'esenzione non spetta se l'immobile è posseduto da un ente non commerciale che lo loca a soggetti terzi e per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.
Unità immobiliari ad utilizzazione mista (commerciale e non) - Con l'art. 91-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 1/2012 e il D.M. n. 200/2012 è stata estesa l'esenzione anche alle unità immobiliari ad utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), ma pro quota, secondo determinati rapporti di proporzionalità basati su spazio occupato dall'attività istituzionale, numero di utenti destinatari, numero di giorni nell'anno per cui si protrae l'utilizzo. Nel caso di unità immobiliare con utilizzazione mista (commerciale e non), l'esenzione IMU si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare l'agevolazione non si applica.
Nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento dell'unità immobiliare, l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.