Condizione essenziale per fruire del superbonus 110% in relazione all’installazione di impianti fotovoltaici è la cessione al GSE (S.p.A.) dell’energia non autoconsumata in sito con le previsioni dell’art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003 o non condivisa per l’autoconsumo ex art. 42-bis del D.L. n. 162/2019. Con la circolare 23/E/2022 l’Agenzia ha chiarito che il Superbonus 110% è riconosciuto sull’intervento di installazione del fotovoltaico dal momento di accettazione dell’istanza del GSE.
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