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IRPEF

Bonus edili ed errori nei bonifici

22 Maggio 2023
Bonus edili ed errori nei bonifici

Il bonifico per scontare la detrazione IRPEF su oneri sostenuti deve essere parlante o dedicato.

Inizialmente con la risoluzione n. 55/2012 l’Agenzia aveva chiarito che in caso di utilizzo di mezzi diversi il pagamento andava ripetuto con un bonifico. Con la circolare n. 43/E/2016 è stato superato tale orientamento. Con circolare n. 28/E/2022 l’agenzia specifica che verrà valutato il comportamento del contribuente, teso o meno a eludere il rispetto della normativa legata alla ritenuta dell’8%.

Con circolare n. 24/E/2020 è stato chiarito che il pagamento delle spese per gli interventi agevolabili con il Superbonus 110% va fatto con bonifico dedicato (con l’applicazione della ritenuta all’8% da parte della banca).

Nel caso di sconto in fattura relativo a spese per interventi superbonus non si pone alcun problema circa la modalità di pagamento da adottare, in quanto non vi è alcuna uscita finanziaria. Diversamente, nel caso di sconto in fattura applicato su spese per interventi diversi dal superbonus (con parziale onere a carico del contribuente) o cessione del credito per la generalità degli interventi ammissibili, si ritiene necessario (e consigliabile) che il pagamento delle spese avvenga con bonifico dedicato.

Con la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E nella Nota 18 si chiarisce che lo sconto in fattura deve essere applicato per ogni fattura emessa anche in caso di sconto parziale; la quota di spesa rimasta a carico del contribuente in quanto non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando il bonifico dedicato.

Bonifico parlante ma causale errata - Non si perde il diritto alla detrazione in caso di errata indicazione, nella causale del bonifico, dei riferimenti normativi relativi alla riqualificazione energetica degli edifici anziché di quelli riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’errore, però, non deve essere tale da pregiudicare l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8% e devono comunque essere rispettati gli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Medesime sono le conclusioni anche nel caso opposto in cui, per errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli riguardanti la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione (circolare 11/E del 2014).

Bonifico con ordinante diverso dal beneficiario della detrazione - Con circolare 17/E/2015 è stato chiarito che qualora il soggetto “ordinante” il pagamento sia diverso dal soggetto indicato nel bonifico come beneficiario della detrazione, la detrazione spetta a tale ultimo soggetto “... ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito della norma circa la titolarità del sostenimento della spesa”;con circolare 28/E/2022 è applicabile anche alle spese per le quali spetta la detrazione per risparmio energetico, oltre che al bonus casa 50%.

Bonifico con mancata indicazione del numero di fattura - Con circolare n. 28/E/2022 è stato chiarito che la ripetizione del bonifico non è necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato il numero della fattura. Tale omissione non pregiudica effettuazione della ritenuta ex art. 25 D.L. n. 78/2010.

Intestazione di fatture e bonifici anche al coniuge a carico - La circolare n. 15/E/2005 ha chiarito che qualora la documentazione tecnica sia stata inviata all’ENEA da un contribuente, mentre le fatture e i bonifici riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull’intero importo dal coniuge che risulta intestatario della documentazione tecnica e che ha sostenuto effettivamente la spesa purché tale circostanza venga annotata sulla fattura.

Bonifico effettuato da conto corrente cointestato - Qualora (circolare 28/E/2022) non vi sia coincidenza tra nominativo riportato nella scheda informativa dell’eco bonus e intestazione del bonifico o fattura, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti invece intestatario dei predetti documenti. I documenti di spesa vanno integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e la percentuale di sostenimento; tali integrazioni devono essere effettuate dal 1° anno di sostenimento.

Errori inerenti i nominativi nella tabella millesimale (lavori su parti comuni) - Sia per il bonus casa che per l’eco-bonus la C.M. n. 122/1999 (punto 4.7) nel caso di lavori su parti comuni del condominio chiarisce che se nella tabella millesimale allegata alla delibera assembleare è stato indicato un unico nominativo per alloggio, le spese sono state sostenute da più soggetti, la detrazione è ammessa a condizione che si attesti sul documento di spesa l’effettivo sostenimento.