Con il c.d. "Decreto Aiuti-ter" e la Legge di Bilancio 2023, il Legislatore ha stanziato specifici fondi destinati a calmierare l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante a favore delle imprese di trasporto di merci e persone.
Ora, il c.d. "Decreto Lavoro" interviene su tali disposizioni prevedendo il riconoscimento di specifici crediti d'imposta a favore delle imprese:
definendo il periodo di riferimento (1°/2° trimestre 2022 / 2° semestre 2022) e la misura degli stessi.
I crediti d'imposta:
In sintesi:
BONUS carburante | Descrizione |
Imprese trasporto beni 1° trim. 2022 |
L'art. 34
Il credito è pari alla misura massima del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (85 milioni di euro), per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5/superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le risorse che residuano, a seguito delle domande presentate, possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 dalle imprese aventi sede legale/stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi di cui all'
I crediti d'imposta vanno utilizzati entro il 31.12.2023. Il credito non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP, inoltre:
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. L'emanazione delle modalità attuative per la richiesta erogazione delle risorse disponibili è demandata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). |
Imprese trasporto beni 2° trim. 2022 |
L'art. 1 (l0002022122900197ar0001a), comma 503, Legge n. 197/2022 al fine di mitigare gli effetti economici del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5/superiore, ha previsto l'autorizzazione della spesa di 200 milioni di euro per il 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese esercenti l'attività di trasporto. In particolare, le predette risorse sono destinate:
Ora, l'art. 34 (dl002023050400048ar0034a) in esame, modificando il citato comma 503 (l0002022122900197ar0001a), prevede l'erogazione di un contributo sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano i predetti servizi di trasporto di merci pari alla misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2 trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5/superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Con la modifica del comma 504 è attribuita al MIT la definizione delle modalità/termini per il riconoscimento del "bonus carburante" in esame. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR; è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato. Lo stesso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. |
Imprese trasporto persone 2° sem. 2022 |
L'art. 14
L'art. 34 in esame prevede l'erogazione di un contributo sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano i predetti servizi di trasporto di persone su strada, pari alla misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2 semestre 2022, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (15 milioni di euro), per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5/superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le caratteristiche del bonus sono le stesse di quelle previste per le imprese di trasporto beni relativamente al "bonus carburante" del 1° trimestre 2022. In particolare, lo stesso va utilizzato in compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2023 e non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP. |
Imprese beneficiarie |
Rif. normativo |
Periodo di riferimento |
Credito d'imposta spettante |
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Acquisto gasolio 1° trimestre 2022 |
28% |
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Acquisto gasolio 2° trimestre 2022 |
12% |
Acquisto gasolio 2° trimestre 2022 |
12% |
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Acquisto gasolio 2° semestre 2022 |
12% |
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