News
IRPEF

730/2023: canoni di locazione non tassati nel 2021

15 Maggio 2023
730/2023: canoni di locazione non tassati nel 2021

L’art. 26, TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prevede che: “I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”.

Quindi, per tali contratti i canoni non percepiti, non concorreranno a formare il reddito:

  • dall’intimazione di sfratto per morosità (atto che dà l’avvio al procedimento giudiziario che porterà alla convalida di sfratto);
  • dall’ingiunzione di pagamento (atto con cui il locatore, indipendentemente dall’avvio di un procedimento per sfratto per morosità, chiede al Giudice di ingiungere al conduttore moroso il pagamento dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti).

Per non assoggettare a tassazione i canoni relativi al periodo di imposta di riferimento, l’intimazione di sfratto o l’ingiunzione di pagamento devono essere presentate anteriormente al termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I canoni non percepiti nei periodi di imposta di riferimento riscossi in periodi di imposta successivi dovranno essere sottoposti a tassazione separata. L’art. 26, TUIR dispone infatti che: “Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis)”.

Come alternativa alla tassazione separata, il contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, potrà optare per la tassazione ordinaria dei canoni.

Ad esempio, Mario Rossi nel 2021, non avendo percepito i canoni di locazione pattuiti (euro 6.000,00), ha provveduto ad inviare al proprio inquilino l’intimazione di sfratto per morosità e nel Mod 730/2022 (redditi 2021) non ha tassato detti canoni. Nel 2022 l’inquilino paga interamente i canoni arretrati. Il contribuente porterà a tassazione i canoni arretrati percepiti nel 2022 nel rigo D7, Mod. 730/2023 indicando:

  • a colonna 1, il codice 3 trattandosi di canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2022 ;
  • a colonna 3, l’anno in cui i canoni non sono stati oggetto di tassazione (2021);
  • a colonna 4 , l’importo dei canoni percepiti (euro 6.000).

Questo documento fa parte del FocusDichiarazione 730/2023