L’art. 26, TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prevede che: “I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”.
Quindi, per tali contratti i canoni non percepiti, non concorreranno a formare il reddito:
Per non assoggettare a tassazione i canoni relativi al periodo di imposta di riferimento, l’intimazione di sfratto o l’ingiunzione di pagamento devono essere presentate anteriormente al termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I canoni non percepiti nei periodi di imposta di riferimento riscossi in periodi di imposta successivi dovranno essere sottoposti a tassazione separata. L’art. 26, TUIR dispone infatti che: “Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis)”.
Come alternativa alla tassazione separata, il contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, potrà optare per la tassazione ordinaria dei canoni.
Ad esempio, Mario Rossi nel 2021, non avendo percepito i canoni di locazione pattuiti (euro 6.000,00), ha provveduto ad inviare al proprio inquilino l’intimazione di sfratto per morosità e nel Mod 730/2022 (redditi 2021) non ha tassato detti canoni. Nel 2022 l’inquilino paga interamente i canoni arretrati. Il contribuente porterà a tassazione i canoni arretrati percepiti nel 2022 nel rigo D7, Mod. 730/2023 indicando:
Questo documento fa parte del FocusDichiarazione 730/2023
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