News
IVA

Contribuenti IVA: primo invio delle LIPE entro fine mese con il modello aggiornato

12 Maggio 2023
Contribuenti IVA: primo invio delle LIPE entro fine mese con il modello aggiornato

Entro il prossimo 31 maggio sarà necessario procedere all’invio delle LIPE per il primo trimestre 2023. Come noto la comunicazione deve essere effettuata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre di ciascun anno, per i quali la comunicazione è fissata al 30 settembre (termine così differito per effetto dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 73/2022, conv. Legge n. 122/2022, rispetto alla scadenza originaria del 16 settembre).

Si riepilogano nella tabella sottostante i termini di presentazione per il 2023, tenendo conto della proroga di quelli in scadenza di sabato o in giorno festivo.

Liquidazioni iva mensili

Liquidazioni iva trimestrali

Scadenza

Gennaio

I trimestre 2023

31 maggio 2023

Febbraio

Marzo

Aprile

II trimestre 2023

2 ottobre 2023

Maggio

Giugno

Luglio

III trimestre 2023

30 novembre 2023

Agosto

Settembre

Ottobre

IV trimestre 2023

28 febbraio 2024

Novembre

Dicembre

Si noti che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le istruzioni relative al modello LIPE, al fine di tenere conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 14/2019, riguardante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della Legge n. 155/2017, in vigore dal 15 luglio 2022.

Inoltre, è stato precisato che, ai fini della compilazione del rigo VP2 (Totale operazioni attive), devono essere incluse anche le operazioni esenti dall’IVA di cui all’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, riferito alle cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche.

A quest’ultimo riguardo, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1 del D.Lgs. n. 83/2021, l’art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972 disciplina le vendite a distanza effettuate attraverso l’uso di piattaforme elettroniche, quali un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, stabilendo che gli operatori che, attraverso l’uso delle piattaforme on line, facilitano le vendite a distanza sono considerati coloro che effettuano le vendite in questione.

In pratica, le vendite a distanza a favore di consumatori finali, effettuate tramite un’interfaccia elettronica, danno luogo, allo stesso tempo, ad una cessione dal fornitore all’interfaccia elettronica e a una cessione dall’interfaccia elettronica al cliente, cosicché il soggetto passivo che facilita la vendita attraverso l’utilizzo dell’interfaccia elettronica è considerato quale rivenditore dei beni.

L’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che la cessione dal fornitore all’interfaccia elettronica, se territorialmente rilevante in Italia, è esente da IVA con obbligo di fatturazione. In base all’art. 19, comma 3, lett. d-bis), del D.P.R. n. 633/1972, l’esenzione non preclude l’esercizio della detrazione dell’IVA, con la conseguenza che - nel calcolo del pro rata di detrazione - il fornitore considera la cessione in esame come equiparata alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.