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DICHIARAZIONI E MODELLI

Visto di conformità per Superbonus assorbito dal visto “generale” sulla dichiarazione: restano le perplessità operative

11 Maggio 2023
Visto di conformità per Superbonus assorbito dal visto “generale” sulla dichiarazione: restano le perplessità operative

Come noto, l’asseverazione dei prezzi e il visto di conformità sono presupposti necessari non solo per la cessione del credito/sconto in fattura ma anche in caso di fruizione diretta in sede di dichiarazione. L’obbligo del visto di conformità non sussiste solo nel caso in cui la dichiarazione sia presentata:

  • direttamente dal contribuente attraverso la dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI)
  • oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

L’Agenzia ha inoltre precisato che l’obbligo del visto di conformità non sussiste neppure nel caso in cui il contribuente che intenda fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi precompilata, modifichi i dati contenuti nella stessa e la presenti direttamente.

Nel caso in cui si opti per la detrazione direttamente in dichiarazione è possibile che l’apposizione del visto di conformità in esame, nei casi previsti, venga di fatto assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, se apposto, con conseguente ampliamento degli obblighi di verifica anche relativamente alla spettanza del Superbonus.

I possibili effetti indesiderati di tale fattispecie sono però noti:

  • il commercialista che appone il visto generale, ad esempio dichiarazione con credito superiore a 5.000 euro, deve vistare anche il Superbonus. Potrebbe benissimo accadere però che tale professionista, pur avendo da anni ha un legame consolidato con il cliente di cui segue gli adempimenti dichiarativi non si occupi di Superbonus, con necessità quindi:
    • di fare in tempi rapidi formazione e approfondimento sul tema (con i rischi del caso);
    • oppure dover esternalizzare a terzi il servizio con grave pregiudizio per la relazione fiduciaria;
  • permangono poi alcuni dubbi operativi sulla gestione della dichiarazione dei redditi per cui debba essere apposto solo il visto Superbonus e non quello generale. Non è chiaro, infatti, se il commercialista che trasmette la dichiarazione possa barrare l’apposita casella nel frontespizio, previo ottenimento della dichiarazione di apposizione del visto Superbonus da parte del collega che ha provveduto al rilascio oppure se il flag sulla casella “Presenza Visto Superbonus” obblighi il commercialista che trasmette la dichiarazione a rispondere in automatico anche del visto Superbonus.

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023